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Fisco locale collaborativo: con il D.Lgs. 147/2026 arrivano lettere di compliance, avvisi bonari e nuove sanzioni IMU e TARI dal 2027

53 minuti fa
Tempo di lettura: 4 min
due funzionari comunali si scambiano un biglietto con scritto "avviso bonario"

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto, porta nella fiscalità comunale gli strumenti di interlocuzione preventiva già sperimentati per i tributi erariali. Comunicazioni di compliance, avvisi bonari, ravvedimento più ampio e sanzioni dichiarative riscritte per IMU e TARI: per gli uffici tributi non si tratta di una semplice novità normativa, ma di un cambio di metodo che va tradotto in regolamenti, procedure e calendario delle attività già nei prossimi mesi.


Le comunicazioni preventive e gli avvisi bonari dell'articolo 3

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che le Regioni e gli enti locali, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, possono inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione gli elementi e le informazioni acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, rilevanti per la determinazione dell'obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite il ravvedimento. La stessa disposizione consente di inviare avvisi bonari per la regolarizzazione dei versamenti tardivi, parziali od omessi, con applicazione di una sanzione ridotta determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, dell'articolo 14, comma 8, del testo unico delle sanzioni tributarie di cui al decreto legislativo n. 173/2024. Il comma 2 riconosce al contribuente sessanta giorni dalla ricezione per fornire, anche in via telematica, chiarimenti, ricevute di pagamento e documenti utili a segnalare dati non considerati o valutati erroneamente dall'ente. La relazione illustrativa all'atto del Governo n. 276 ne evidenzia la funzione preventiva e deflativa: correggere l'errore prima della notifica dell'avviso di accertamento, ridurre gli atti impositivi e contenere il contenzioso.


La misura della riduzione non è fissata dal decreto

Un punto merita attenzione sul piano applicativo. Il decreto non stabilisce una percentuale uniforme di abbattimento della sanzione per chi aderisce all'avviso bonario: il rinvio all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 472/1997, che consente a leggi e atti aventi forza di legge di prevedere ulteriori circostanze di attenuazione della sanzione, lascia agli enti la definizione del sistema premiale nell'ambito della propria potestà regolamentare. Prima di avviare campagne di avvisi bonari, quindi, il Comune deve disciplinare nel regolamento generale delle entrate o nei regolamenti dei singoli tributi la misura ridotta applicabile, i termini di adesione e le modalità di pagamento, così da non esporre gli atti a contestazioni sulla fonte della riduzione.


Il ravvedimento non si chiude più con l'avvio dei controlli

L'articolo 12, comma 3, estende ai tributi delle Regioni e degli enti locali la disciplina dell'articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, quella dell'articolo 14, comma 2, del testo unico delle sanzioni. In concreto, l'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza non preclude più, di per sé, il ravvedimento operoso, in analogia con quanto già vale per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. La sanzione ridotta resta invece inibita quando sono già stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento. Per gli uffici significa che la fase istruttoria, compresi i questionari e le richieste documentali, diventa a tutti gli effetti una finestra in cui il contribuente può ancora regolarizzare spontaneamente.


Sanzioni IMU e TARI: omessa dichiarazione al 100 per cento, infedele al 40 per cento dal 2027

L'articolo 12, comma 5, modifica l'articolo 1, comma 775, della legge n. 160/2019: per l'omessa presentazione della dichiarazione IMU la sanzione variabile dal 100 al 200 per cento del tributo non versato è sostituita dalla misura fissa del 100 per cento, con il minimo di 50 euro; per la dichiarazione infedele la forbice dal 50 al 100 per cento è sostituita dal 40 per cento del tributo non versato, sempre con il minimo di 50 euro. Il comma 6 interviene in modo speculare sui commi da 695 a 698 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 in materia di TARI, con le stesse misure del 100 e del 40 per cento. Analoghe modifiche riguardano l'imposta di soggiorno, il contributo di sbarco e il regime delle locazioni brevi. Ai sensi del comma 9 le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027: per gli accertamenti sulle annualità pregresse restano dunque le sanzioni previgenti, con l'ovvia necessità di distinguere con precisione la data di commissione della violazione nella motivazione degli atti.


Addebito diretto: lo sconto fino al 20 per cento passa dal regolamento

L'articolo 2 riscrive l'articolo 118-ter del decreto-legge n. 34/2020, che consente di riconoscere una riduzione fino al 20 per cento a chi autorizza in via permanente l'addebito diretto sul conto corrente. La riduzione dovrà ora essere prevista con legge o con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, e non più con semplice deliberazione; l'ente potrà fissare un importo massimo su cui applicare la percentuale oppure riconoscere un importo fisso. Il beneficio non può però essere applicato alle entrate riscosse esclusivamente tramite i versamenti unitari dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, e quindi resta esclusa l'IMU, il cui gettito transita obbligatoriamente dal modello F24.


Cosa cambia per gli uffici tributi

Il decreto disegna un percorso in cui l'accertamento diventa l'ultimo passaggio di una sequenza che parte dalla messa a disposizione dei dati e passa dall'invito alla regolarizzazione. Per rendere operativo questo modello occorre anzitutto aggiornare i regolamenti delle entrate, disciplinando la riduzione sanzionatoria degli avvisi bonari, l'eventuale sconto per l'addebito diretto e le modalità di risposta nei sessanta giorni. Occorre poi riorganizzare il flusso di lavoro: le banche dati incrociate, dal catasto alle utenze fino alle dichiarazioni di successione, alimentano prima le comunicazioni di compliance e solo dopo, per chi non aderisce, gli avvisi di accertamento, con effetti da pianificare anche sui termini decadenziali. Infine va aggiornata la modulistica degli atti in vista del 2027, sia per le nuove misure sanzionatorie sia per il rinvio al testo unico delle sanzioni. Chi imposta ora la campagna 2027 sugli omessi e infedeli dichiaranti ha l'occasione di trasformare la fase bonaria in gettito rapido e a basso costo di contenzioso.


Fonte normativa: decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, articoli 2, 3 e 12 (Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, S.O. n. 30/L); relazione illustrativa all'atto del Governo n. 276. Fonti editoriali: Finanza & Fisco, 28 agosto 2026; Tuttotributi, Stampa & Tributi del 14 settembre 2026.

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