Rottamazione-quinquies estesa ai tributi locali: i Comuni decidono entro il 30 giugno
- Redazione

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 della Legge 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione — la cosiddetta rottamazione-quinquies — viene estesa anche ai tributi locali. La novità, introdotta in sede di conversione dall’articolo 10-quinquies, apre per i Comuni una scelta che incide direttamente sulle entrate e che va compiuta in tempi stretti.
Sul piano normativo, l’articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026 richiama l’articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed estende la definizione agevolata ai debiti, tributari e non tributari — con esclusione di quelli derivanti da condanne della Corte dei conti — risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni ed enti locali. Vi rientrano anche i carichi già oggetto di precedenti rottamazioni, poi decadute per mancato o tardivo pagamento. Si tratta di un canale distinto rispetto alla definizione agevolata «autonoma» che gli enti possono già deliberare sui propri carichi non affidati alla riscossione nazionale: qui l’oggetto sono esclusivamente i carichi gestiti dall’Agente della riscossione.
Che cosa prevede la definizione
Per il contribuente che aderisce, l’adesione consente di versare la sola quota di capitale, insieme alle spese di notifica e alle eventuali spese per le procedure esecutive, mentre vengono meno sanzioni, interessi — compresi quelli di mora — e aggio di riscossione. Per le sanzioni amministrative del Codice della strada, però, l’agevolazione opera limitatamente agli interessi e all’aggio: la quota principale della multa resta interamente dovuta. Il pagamento avviene in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure fino a un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, con scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno; sulla rateazione si applicano interessi del 3 per cento annuo dal 1° febbraio 2027.
Tempi e adempimenti
L’adesione non è automatica. Perché la misura produca effetti, il Comune deve adottare un apposito provvedimento nelle forme previste dall’ordinamento, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026; le modalità di trasmissione saranno definite dall’Agenzia entro il 15 giugno 2026. I contribuenti potranno poi presentare la dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica dal 16 settembre al 31 ottobre 2026.
Per i Comuni la conseguenza è una decisione da assumere entro il 30 giugno 2026: aderire, estendendo ai propri carichi affidati alla riscossione la possibilità per i contribuenti di definire i debiti con lo stralcio di sanzioni e interessi, oppure non aderire, lasciando invariata la gestione ordinaria. La scelta ha effetti diretti sulle previsioni di entrata e si pondera insieme allo stato della riscossione coattiva e del recupero dell’evasione. Resta utile monitorare la nota attuativa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione attesa entro il 15 giugno, che fisserà tempi e modalità degli adempimenti.
Riferimenti normativi
Legge 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026; articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.



