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Riscossione locale tramite società di progetto: la Consulta conferma il modello


avvocati che escono dalla corte costituzionale di corsa e perdono monete

Il quadro normativo che disciplina l'affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali ha trovato, con l'intervento della Corte costituzionale, una conferma di sistema. Con la sentenza n. 62 del 30 aprile 2026 la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione ventinovesima, e inammissibili quelle sollevate dalla sezione prima del medesimo organo, entrambe relative all'art. 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2025 n. 15.

La disposizione censurata reca un'interpretazione autentica degli artt. 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplinano la potestà regolamentare di province e comuni in materia tributaria e l'albo dei soggetti privati abilitati allo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali. Il nodo affrontato dalla Corte è quello dell'operatività delle società di progetto o di scopo — quali quelle costituite ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e oggi dell'art. 194 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 — chiamate a operare in nome e per conto del concessionario aggiudicatario di una procedura di finanza di progetto. L'art. 3, comma 14-septies, chiarisce che gli atti emessi da tali società sono legittimi in quanto resi in luogo dell'aggiudicataria, obbligata in solido all'adempimento delle prestazioni, anche quando la società di progetto non risulti direttamente iscritta all'albo, purché vi sia iscritta la società aggiudicataria che ne è socia.

I giudici rimettenti sospettavano che la norma, per la sua natura sostanzialmente innovativa con efficacia retroattiva, violasse — fra l'altro — gli articoli 3, 41, 77, 101, 102, 111 e 117 della Costituzione, oltre che l'art. 6 CEDU. La Corte costituzionale ha respinto integralmente le censure di merito, rilevando che la disposizione si limita a esplicitare uno dei significati già ragionevolmente desumibili dal sistema normativo previgente, senza introdurre una disciplina nuova. Quanto alle censure di metodo legate all'inserimento della disposizione in un decreto-legge "milleproroghe", la Consulta ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui solo l'introduzione, in sede di conversione, di norme "del tutto estranee" alla ratio del provvedimento determina un vizio costituzionale.

In altre parole, il modello organizzativo che vede una società aggiudicataria della gara costituire una società di progetto per la gestione operativa delle entrate locali non si pone in contrasto con la Costituzione né con il diritto dell'Unione europea, a condizione che la società di progetto operi in luogo dell'aggiudicataria e che quest'ultima resti iscritta all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997 e mantenga la responsabilità solidale per le prestazioni erogate.

L'effetto pratico per gli enti locali è duplice. Sul piano sostanziale, la pronuncia consolida la legittimità di un modello di outsourcing della riscossione largamente diffuso, che molti Comuni hanno adottato attraverso procedure di finanza di progetto. Sul piano processuale, gli avvisi di accertamento e gli atti di riscossione emessi dalle società di progetto non possono essere annullati per il solo motivo della mancata iscrizione diretta della società di progetto all’albo, ferma la possibilità di contestare altri vizi, quando il requisito è posseduto dalla società aggiudicataria che ne è socia. Resta fermo che ogni atto deve comunque rispettare i requisiti formali, motivazionali e procedurali previsti dalla disciplina dei tributi locali, e che le condizioni di legittimità del modello — iscrizione dell'aggiudicataria all'albo, costituzione regolare della società di progetto, responsabilità solidale — vanno verificate nel concreto.


Riferimenti normativi

Corte costituzionale, sentenza n. 62 del 30 aprile 2026 (G.U. 1ª serie speciale, 6 maggio 2026, n. 19); Decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, art. 3 comma 14-septies, convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025 n. 15; Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, art. 52 comma 5 lettera b) numero 1) e art. 53 comma 1; Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 184; Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, art. 194.

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