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Danno erariale nel caso di mancata pubblicazione delle delibere tributarie sul Portale del MEF

Danno erariale

La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con la pronuncia della sentenza n. 325/2025, ha sottolineato in modo chiaro ed inequivocabile che, la mancata pubblicazione delle tariffe TARI sul sito del Ministero dell'Economia, comporta un danno erariale. Il principio vale però per tutti i tributi locali.

Il Comune è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 12, comma 15 ter del D.L. 201/2011: entro e non oltre il 14 ottobre di ogni anno, l'Ente deve trasmettere al Ministero dell'Economia le delibere tributarie, le quali verranno poi pubblicate entro il 28 ottobre. La mancanza del rispetto di tale termine perentorio rende inefficaci le tariffe modificate comportando l'applicazione delle tariffe dell'anno precedente.


Nel caso di specie, i soggetti responsabili dell'invio delle tariffe al Ministero hanno causato un danno al Comune, in quanto "la grave circostanza del mancato invio della deliberazione consiliare ha inevitabilmente determinato l’inefficacia delle nuove tariffe Tari 2021 [n.d.r. ma il principio vale per tutti i tributi] rimodulate in aumento, con le conseguenti ricadute negative sul patrimonio del Comune consistenti in un minor gettito di entrata, in considerazione dell’applicazione delle tariffe Tari 2020 di importo inferiore".

La Corte dei Conti ha condannato i soggetti responsabili, per tale responsabilità erariale, a pagare l'importo necessario per risarcire il danno subito dal Comune.


Per la lettura integrale della sentenza si rimanda alla pagina di Tuttotributi.it

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