Riscossione coattiva locale, arriva AMCO: affidamento obbligatorio per i Comuni con smaltimento dei residui sotto il 35%

Con l'articolo 25 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (cosiddetto "decreto PA"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2026 e in vigore dal giorno successivo, il legislatore riscrive il modello di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali. La norma sostituisce integralmente i commi da 2-bis a 2-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 193/2016 e introduce una disciplina articolata fino al nuovo comma 2-septiesdecies, costruita intorno ad AMCO S.p.A., la società di gestione crediti partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, quindi entro l'inizio di ottobre 2026, e il testo potrebbe subire modifiche in sede parlamentare.
Un sistema a doppio binario: facoltà per tutti, obbligo per gli enti meno efficienti
Il nuovo comma 2-bis prevede che le funzioni di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali possano essere affidate ad AMCO. I crediti non vengono ceduti e restano nella titolarità dell'ente; la società opera tramite uno o più patrimoni destinati e può prendere in carico anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione e successivamente discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 110/2024. Per la generalità dei Comuni si tratta dunque di una scelta. La facoltà diventa però obbligo al ricorrere delle condizioni fissate dai commi 2-ter e 2-quater, che individuano gli enti con capacità di riscossione ritenuta insufficiente.
La soglia del 35 per cento e la formula di calcolo
Il comma 2-ter fissa direttamente in legge il parametro decisivo: l'affidamento ad AMCO è obbligatorio per gli enti il cui tasso di smaltimento dei residui attivi risulti inferiore al 35 per cento. Il tasso è calcolato sulle risultanze complessive della riscossione degli ultimi tre esercizi, considerando congiuntamente le entrate del titolo 1, tipologia 101, e quelle del titolo 3, secondo la classificazione dell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118/2011. I dati sono quelli dei rendiconti acquisiti alla BDAP e la percentuale corrisponde al complemento all'unità del rapporto tra i residui attivi a fine triennio e quelli esistenti all'inizio del periodo. Per non penalizzare la fisiologica formazione di residui recenti, dal valore finale vengono sottratti il 100 per cento dei residui di competenza dell'ultimo esercizio, il 50 per cento di quelli formatisi nel secondo anno e il 25 per cento di quelli del primo anno: l'indicatore misura quindi la capacità dell'ente di ridurre nel tempo lo stock più risalente. La soglia potrà essere aggiornata con cadenza triennale da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Serve il decreto annuale del MEF: tempi e adempimenti
Il dato contabile da solo non fa scattare l'obbligo. Gli enti tenuti all'affidamento sono individuati ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in Conferenza Stato-città sulla base dei rendiconti presenti in BDAP. Per gli enti inclusi nell'elenco la delibera di affidamento ad AMCO deve essere adottata entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale. Il comma 2-quater aggiunge una seconda ipotesi autonoma di obbligatorietà: vi rientrano gli enti per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultino acquisiti dalla BDAP i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi. Restano invece esclusi dall'obbligo gli enti che presentano un valore negativo o nullo dei residui utilizzati nel calcolo e quelli nei quali, sulla base del rendiconto dell'ultimo esercizio del triennio, il totale dei residui rilevanti sia inferiore al 15 per cento degli accertamenti delle entrate considerate.
Durata dell'affidamento, contratti in essere e nullità degli affidamenti alternativi
L'affidamento avviene con delibera dell'ente e successiva convenzione, ha durata quinquennale dalla sottoscrizione e si rinnova automaticamente una sola volta per ulteriori cinque anni, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo periodo; la riscossione dei crediti già presi in gestione prosegue comunque fino all'incasso o al discarico. I contratti in corso non vengono travolti: per gli enti che hanno affidamenti in essere con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo n. 446/1997, il termine di trenta giorni decorre dalla scadenza dei rapporti contrattuali. Per chi ha affidato la riscossione ai soggetti del numero 3), inoltre, l'obbligo scatta soltanto se la percentuale resta sotto soglia anche nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di individuazione. Sul piano dell'enforcement il legislatore non introduce sanzioni pecuniarie o poteri sostitutivi, ma stabilisce espressamente che il contratto di servizio stipulato con un soggetto diverso da AMCO, quando ricorrono le condizioni di obbligatorietà, è nullo.
Chi riscuote materialmente e con quali poteri
AMCO non si configura come un nuovo agente pubblico che esegue direttamente le procedure. Ai sensi del comma 2-novies la società si avvale di uno o più operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, selezionati con procedura ad evidenza pubblica secondo il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023. Gli operatori agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva, mentre AMCO coordina le procedure, monitora gli affidatari e rendiconta i flussi di cassa. Per i crediti in gestione la società dispone dei poteri previsti dal titolo II del DPR n. 602/1973 e dal decreto legislativo n. 112/1999 e, dal 1° gennaio 2027, di quelli del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo n. 33/2025, con accesso alle banche dati utilizzate dall'agente della riscossione; tali poteri possono essere trasferiti, per il suo tramite e nei limiti dei crediti affidati, agli operatori incaricati. I flussi finanziari transitano su conti dedicati con separazione per ciascun ente, mentre i tempi di riversamento saranno definiti nelle convenzioni.
Il nodo dei costi e la clausola di uscita
Il comma 2-septies pone la remunerazione di AMCO a carico dell'ente locale, ma ne rinvia l'ammontare e le modalità a un successivo decreto ministeriale, previsto dal comma 2-duodecies, che dovrà anche disciplinare l'attuazione del sistema, il monitoraggio e il contenuto minimo delle convenzioni. Restano a carico del debitore le spese di notifica, le spese legali strettamente connesse al recupero, quelle delle fasi cautelari ed esecutive e gli interessi di mora, secondo la disciplina già prevista dalla legge n. 160/2019. Un Comune può quindi già verificare se si collochi sotto la soglia, ma non conosce ancora il costo del servizio. Il comma 2-quinquiesdecies introduce infine una verifica di efficacia: al termine del periodo di affidamento obbligatorio viene ricalcolata la capacità di smaltimento dei residui e, se il miglioramento è inferiore a tre punti percentuali, l'obbligo cessa e l'ente riacquista la libertà di scegliere le altre modalità previste dalla legge.
Cosa devono fare oggi gli uffici tributi
In attesa della conversione e del decreto attuativo, gli enti hanno già gli elementi per misurare la propria esposizione. Il primo passo è ricostruire, sui rendiconti dell'ultimo triennio, l'indice di smaltimento dei residui attivi relativi ai tributi e alle entrate extratributarie applicando la ponderazione prevista dal comma 2-ter, così da sapere se il Comune rischia di rientrare nell'elenco del decreto ministeriale annuale. Il secondo è verificare la regolare acquisizione dei rendiconti in BDAP, perché la mancanza di tre esercizi consecutivi nell'ultimo quadriennio determina di per sé l'obbligo. Il terzo è mappare i contratti di riscossione in essere e le relative scadenze, dal momento che da queste dipende la decorrenza del termine per deliberare. Per i Comuni prossimi alla soglia, infine, il triennio che precede il primo decreto di individuazione diventa il tempo utile per intervenire sulla gestione dei residui, sull'accertamento e sulla riscossione ordinaria: un miglioramento dell'indice oggi può evitare domani un affidamento obbligatorio decennale dal costo ancora ignoto.
Fonte normativa: decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, articolo 25, che modifica l'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2026). Fonte editoriale: Tuttotributi, "Riscossione locale: come funziona il nuovo modello AMCO introdotto dal decreto-legge PA", 7 agosto 2026.




