TARI nei porti turistici senza Autorità di sistema portuale: il servizio è del Comune, che può chiedere il tributo al gestore

Con l'ordinanza n. 27354 del 20 ottobre 2026 la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha confermato un orientamento ormai consolidato: nelle aree portuali in cui non è istituita l'Autorità portuale, oggi Autorità di sistema portuale, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani spetta al Comune, che può quindi chiedere il pagamento del tributo al gestore del porto turistico. Il principio vale per tutti i prelievi che si sono succeduti nel tempo: TARSU, TIA, TARES e TARI.
Il nodo è la competenza. La Legge 28 gennaio 1994 n. 84, che disciplina l'ordinamento portuale, affida all'Autorità portuale i servizi di interesse generale nell'ambito del porto, tra i quali rientra la raccolta dei rifiuti. Quando l'Autorità è istituita e l'area ricade nella sua circoscrizione, la competenza del Comune viene meno e con essa il potere di applicare il tributo, anche se l'ente avesse svolto di fatto il servizio: è il caso che avevamo segnalato lo scorso anno commentando la sentenza n. 701/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna. Quando invece l'Autorità non è istituita, la competenza resta al Comune.
L'ordinanza richiama tre precedenti della stessa Corte: le ordinanze n. 17030 e n. 17092 del 16 giugno 2021 e l'ordinanza n. 34251 del 15 novembre 2021. Ne risulta un quadro stabile, che consente ai Comuni sede di porti turistici o approdi non compresi in un'Autorità di sistema portuale di trattare il gestore come qualsiasi altra utenza.
Cosa cambia per i Comuni
Per i Comuni costieri e lacustri con porti turistici, darsene o approdi gestiti da privati, il primo passo è verificare se l'area ricade nella circoscrizione di un'Autorità di sistema portuale. Se non vi rientra, i locali e le aree scoperte detenuti dal gestore e suscettibili di produrre rifiuti urbani integrano il presupposto della TARI previsto dall'art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e il gestore può essere iscritto o accertato come utenza non domestica, nel rispetto dei termini di decadenza dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Se invece il porto rientra nella circoscrizione dell'Autorità, il Comune non ha titolo per applicare il tributo su quelle aree. Resta da valutare caso per caso, alla luce del regolamento comunale, quali superfici siano tassabili e in quale categoria collocarle.
Riferimenti normativi
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 27354 del 20 ottobre 2026; Corte di Cassazione, ordinanze n. 17030 e n. 17092 del 16 giugno 2021 e n. 34251 del 15 novembre 2021; Legge 28 gennaio 1994 n. 84; art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Provvedimento segnalato da Ufficiotributi.it (Maggioli Editore).




