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NOTIZIE

Notifica per posta degli atti tributari: la distinta delle raccomandate non prova la spedizione, serve l'attestazione di Poste

6 ore fa
Tempo di lettura: 2 min
un funzionario comunale mostra al giudice un elenco di raccomandate mentre un postino porge una cartolina di ricevuta con timbro postale, indicata dal giudice

Con l'ordinanza n. 26153 del 3 ottobre 2026 la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, è tornata sulla prova della notifica per posta degli atti tributari. Nel caso esaminato l'agente della riscossione, per dimostrare l'invio della raccomandata informativa, aveva prodotto in giudizio soltanto la distinta delle raccomandate, cioè l'elenco delle spedizioni predisposto dallo stesso agente.

Per la Corte quella distinta non basta. La regolarità della notificazione non può essere dimostrata con documenti formati dalla parte che ha interesse a provarla: l'effettivo invio della raccomandata va provato con l'attestazione di Poste Italiane, cioè con la ricevuta o la cartolina che riporta il numero della raccomandata ed è sottoscritta dall'operatore postale. In mancanza di questa prova la notifica non può considerarsi dimostrata.

Il caso riguardava una notifica curata dall'agente della riscossione, ma la regola sulla prova ha una portata generale: riguarda qualunque soggetto che, in giudizio, debba dimostrare di aver spedito un atto per posta, compresi i Comuni che notificano in proprio. Il tema si lega a quello della decadenza, perché per i tributi locali l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati: se la notifica non viene provata, l'ente rischia di non poter dimostrare il rispetto di quel termine.


Cosa cambia per i Comuni

La pronuncia non introduce nuovi adempimenti, ma indica dove si gioca la difesa dell'ente quando la notifica viene contestata. Per gli avvisi notificati direttamente con raccomandata con avviso di ricevimento, modalità ammessa per i tributi locali dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è opportuno conservare per ciascun atto l'avviso di ricevimento e le ricevute rilasciate da Poste, collegate al numero di raccomandata e all'atto notificato, invece di affidarsi a elenchi generati dai gestionali. Lo stesso vale per le raccomandate informative nei casi in cui la legge le richiede. Nei rapporti con concessionari e affidatari della riscossione conviene verificare che la documentazione conservata contenga questi elementi e possa essere prodotta in giudizio in tempi brevi: l'onere di provare la notifica resta a carico di chi la invoca.


Riferimenti normativi

Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 26153 del 3 ottobre 2026; art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 2697 del Codice civile. Provvedimento segnalato da Tuttotributi (www.tuttotributi.it).

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