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Fotovoltaico sul tetto del capannone per autoconsumo: niente IMU autonoma, è una pertinenza dell'immobile

59 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min
un capannone industriale con pannelli fotovoltaici sul tetto collegati ai macchinari interni e, in lontananza, un campo fotovoltaico a terra con traliccio, osservati da un funzionario comunale

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, Sezione 3, con la sentenza n. 2578/2026 ha annullato gli avvisi di accertamento IMU relativi a un impianto fotovoltaico installato sulla copertura di un capannone industriale e destinato all'autoconsumo dell'azienda che nel fabbricato svolge la propria attività.

Per il giudice l'impianto, anche se appoggiato o imbullonato sul tetto, è una pertinenza al servizio dell'immobile principale: non costituisce un'autonoma unità immobiliare, non può avere una propria rendita catastale e non può quindi essere tassato come bene a sé. A sostegno la Corte richiama la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016. La sentenza precisa però che la conclusione può essere diversa per gli impianti di grandi dimensioni, collocati a terra o di potenza rilevante e destinati alla vendita dell'energia, per i quali può rendersi necessario l'accatastamento autonomo nel gruppo D.

La pronuncia va letta insieme a un precedente della stessa Corte di cui abbiamo dato conto lo scorso dicembre: con la sentenza n. 4317/2025 la Corte di giustizia tributaria di Milano aveva ritenuto soggetto a IMU un impianto non integrato nella copertura e dotato di autonomia funzionale, da accatastare autonomamente, con imposta calcolata sui valori contabili in assenza di rendita. Le due decisioni guardano allo stesso criterio, cioè la funzione dell'impianto rispetto all'immobile su cui insiste, ma arrivano a esiti opposti in base alle caratteristiche del caso concreto. Si tratta in entrambi i casi di giurisprudenza di merito, in attesa di un intervento della Cassazione.


Cosa cambia per i Comuni

Per gli uffici tributi la distinzione è rilevante nei controlli sugli immobili del gruppo catastale D. Prima di contestare l'omessa dichiarazione o il mancato versamento dell'IMU su un impianto fotovoltaico conviene raccogliere alcuni elementi: destinazione dell'energia prodotta (autoconsumo o cessione in rete), collocazione dell'impianto (copertura del fabbricato strumentale o area a terra), potenza installata e situazione catastale (accatastamento autonomo o inclusione nella rendita del fabbricato). Alla luce della sentenza, gli accertamenti su impianti posti sul tetto e al servizio dell'attività produttiva sono esposti a un rischio di contenzioso più alto; gli impianti a terra o destinati alla vendita dell'energia restano il terreno più solido. Trattandosi di decisioni di primo grado, è prudente seguire l'esito degli eventuali appelli prima di consolidare una prassi.


Riferimenti normativi

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, Sezione 3, sentenza n. 2578/2026; Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sentenza n. 4317/2025; Agenzia delle Entrate, circolare n. 27/E del 13 giugno 2016; art. 1, commi 740 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Provvedimento segnalato da Tuttotributi (www.tuttotributi.it).

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