Contributo TARSU scuole statali 2026: approvato il riparto, 50,9 milioni ai Comuni e quota premiale al 18%

La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nella seduta del 24 settembre 2026, ha approvato la deliberazione di riparto tra i Comuni del contributo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito corrisponde ogni anno per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle scuole statali. Per l'annualità 2026 le risorse ammontano complessivamente a 50.882.260 euro.
Il contributo trova la sua base nell'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31: lo Stato versa ai Comuni una somma forfettaria a titolo di concorso alle spese per il servizio rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, che per questo non sono tenute a corrispondere la tassa. I criteri di riparto sono fissati dall'Accordo sancito in Conferenza Stato-Città il 20 marzo 2008, che tiene conto anche del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
La novità del 2026 riguarda proprio la componente premiale. Sulla base dei dati ISPRA relativi all'anno 2024, la quota del contributo complessivo riservata ai Comuni che hanno raggiunto l'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata sale dal 16 al 18 per cento. Si tratta di una percentuale che negli ultimi anni ha oscillato in funzione delle risorse disponibili: era al 14 per cento nel 2023, al 20 per cento nel 2024, anno in cui lo stanziamento aveva superato i 55 milioni, e al 16 per cento nel 2025.
In sede di Conferenza l'ANCI ha chiesto un incremento delle risorse destinate al servizio, in modo da tenere conto dell'effettivo andamento dei costi di gestione dei rifiuti e di evitare che i maggiori oneri ricadano sui bilanci comunali. Gli elenchi dei Comuni beneficiari e gli importi assegnati saranno resi disponibili dal Ministero nelle fasi successive alla deliberazione.
Cosa cambia per i Comuni
Per gli uffici tributi e ragioneria il riparto ha tre riflessi operativi. Il primo è contabile: il contributo va accertato in entrata non appena il Ministero rende noti gli importi, e i Comuni che hanno superato il 65 per cento di differenziata nel 2024 possono attendersi una quota unitaria più alta rispetto agli altri. Il secondo riguarda il PEF: nell'ambito della regolazione ARERA il contributo ministeriale per le istituzioni scolastiche statali è una delle voci da portare in detrazione dalle entrate tariffarie, come previsto dal punto 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 e dagli schemi tipo del periodo regolatorio 2026-2029; l'importo definitivo va quindi allineato con il gestore in sede di aggiornamento del piano. Il terzo è un richiamo: alle scuole statali non può essere richiesta la TARI, perché il contributo statale è sostitutivo del tributo, mentre restano assoggettate le scuole paritarie e le altre strutture non statali.
Riferimenti normativi
Art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31; Accordo della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 20 marzo 2008; deliberazione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 24 settembre 2026 (punto 4 dell'ordine del giorno) e relativa nota ANCI; determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, punto 1.4.




