IMU: contestazione avviso di accertamento entro i 60 giorni dalla sua conoscenza
- Giulia Esposito
- 3 giorni fa
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Nel caso in cui la contestazione dell'avviso di accertamento avvenga nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello tenuto a pagare l'imposta, l'atto deve essere impugnato entro il termine di 60 giorni dalla sua conoscenza.
Questa specifica è stata fatta dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona nella sentenza n. 96/2025, per mettere in luce la differenza tra il caso in cui la contestazione avvenga nei confronti del soggetto attivo dell'imposizione e quello in cui avvenga verso il soggetto passivo della stessa, come nel caso di specie.
Nella prima ipotesi, infatti, si potrebbe determinare un difetto di attribuzione o carenza di potere facendo sorgere la possibilità di invocare la nullità dell'atto amministrativo e impugnarlo anche una volta decorso il termine di 60 giorni.
Diversamente, nella seconda ipotesi, il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale e di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria.
Per chiarire in modo esemplificativo: nel caso di specie, la contribuente contestava l'emissione degli avvisi di accertamento ad un destinatario diverso da quello tenuto a pagare l'imposta, in quanto, per effetto della risoluzione del contratto di leasing, l'imposta tornava ad essere dovuta dal proprietario. I giudici rigettavano il ricorso, essendo che la contestazione riguardava il soggetto passivo e non quello attivo, non determinandosi così alcun difetto di attribuzione o carenza di potere e non sorgendo la possibilità di impugnarlo oltre il termine decadenziale di 60 giorni.