Vincoli sulle aree fabbricabili: i principi della Cassazione per la tassazione IMU
- Michela Macalli

- 17 giu
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Ai fini della tassabilità IMU delle «aree fabbricabili», le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono, a norma dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 (Cod. dei beni culturali), sugli strumenti urbanistici dei Comuni, con la conseguenza che è irrilevante che il terreno sia edificabile secondo il piano regolatore generale qualora, in base al piano paesaggistico regionale, lo stesso sia soggetto ad un vincolo di inedificabilità assoluta, il quale, diversamente dai vincoli di inedificabilità specifica - che possono incidere unicamente sul valore venale - è idoneo a escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo. E' quanto stabilito dalla Cassazione con l'ordinanza 5359/2025.
Pertanto, deve escludersi la natura edificabile di un'area che tale sia in base al PRG solo allorquando il piano paesaggistico regionale preveda vincoli di inedificabilità assoluti.



