I valori delle aree fabbricabili hanno effetto retroattivo
- Dario Tansini

- 26 gen
- Tempo di lettura: 1 min

La Corte di Giustizia tributaria di 2° del Lazio, con la sentenza n. 7636 del 10 dicembre 2025, ha ribadito la piena legittimità delle delibere di Consiglio o Giunta Comunale volte alla predeterminazione periodica dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini IMU.
In particolare, con detta pronuncia, i giudici riconoscono all'Ente la facoltà di deliberare detti valori con effetto retroattivo per le annualità d'imposta pregresse ancora suscettibili di accertamento.
Queste deliberazioni non rivestono carattere imperativo ma sono configurabili quali fonti di presunzioni semplici, assimilabili agli "studi di settore" o al "redditometro". Esse costituiscono supporti razionali offerti dall’Amministrazione per la valutazione della base imponibile.
E' opportuno precisare che la funzione primaria di tali delibere è quella di autolimitare la potestà di accertamento del Comune: l'Ente si impegna a non rettificare il valore dichiarato qualora lo stesso sia pari o superiore alla soglia minima predeterminata, con finalità deflattiva del contenzioso.



