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Rimborso dei tributi locali dopo una sentenza: i cinque anni decorrono dal passaggio in giudicato

5 minuti fa
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scrivania di un ufficio tributi con una sentenza timbrata e un calendario che segna cinque anni per il rimborso

Quando il diritto alla restituzione di un tributo locale nasce da una sentenza, il termine di cinque anni per chiedere il rimborso decorre dal passaggio in giudicato della decisione e non dalla data del versamento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l'ordinanza n. 20433 del 17 giugno 2026, respingendo il ricorso di un Comune campano che invocava il più breve termine biennale previsto dalle norme sul processo tributario.

Il caso riguardava la TARSU delle annualità dal 2007 al 2011. Una società aveva impugnato gli avvisi di accertamento e nel 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania aveva limitato la tassa alle sole superfici adibite a uffici. La contribuente, che aveva versato importi superiori, aveva quindi presentato istanza di rimborso al Comune nel gennaio 2017 per circa 99.000 euro. Ne è seguito un contenzioso articolato, anche in sede di ottemperanza e di revocazione, concluso in secondo grado con il riconoscimento del diritto al rimborso.

Davanti alla Cassazione il Comune sosteneva che l'istanza fosse tardiva, perché soggetta al termine di due anni dal pagamento stabilito dall'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: per i tributi locali esiste una disposizione specifica, l'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa in cinque anni il termine per chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, calcolati dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Più semplicemente, i punti di partenza possibili sono due. Se il contribuente ha pagato per errore, i cinque anni corrono dal versamento. Se invece il diritto a riavere le somme dipende dall'esito di un giudizio, il termine parte da quando la sentenza diventa definitiva, perché prima di quel momento il rimborso non può essere fatto valere. Nel caso esaminato l'istanza era stata presentata lo stesso giorno in cui scadeva il termine per impugnare la sentenza favorevole alla società, ed è stata quindi considerata tempestiva.


Cosa cambia per i Comuni

L'ordinanza riguarda la TARSU, ma la norma applicata vale per tutti i tributi locali, IMU e TARI comprese. Per gli uffici il dato da tenere presente è la decorrenza: un'istanza di rimborso che segue una sentenza passata in giudicato non può essere respinta contando i cinque anni dal pagamento originario, né applicando il termine biennale. Lo stesso comma 164 prevede che l'ente provveda al rimborso entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Nei contenziosi su avvisi già pagati dal contribuente, può essere utile monitorare la data di definitività delle sentenze sfavorevoli all'ente, anche ai fini della previsione delle somme da restituire.


Riferimenti normativi

Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 20433 del 17 giugno 2026; art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Provvedimento segnalato da Tuttotributi (www.tuttotributi.it).

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