Pagamento in misura ridotta e ammissibilità del ricorso
- Nicoletta Pelizzoni

- 14 ore fa
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Il pagamento dell’accertamento in misura ridotta, anche se a pretesi fini cautelari, rende inammissibile il ricorso tributario. A questa conclusione sono giunti i giudici della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia (sentenza 253/2025) che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente, il quale aveva proceduto al pagamento ridotto “ai fini cautelari”, senza alcun intento di prestare acquiescenza all’atto impugnato ed anzi preannunciando di volerlo contestare. Secondo la Corte, il pagamento in misura ridotta dell'avviso di accertamento è un modo di definizione del rapporto tributario, è cioè uno strumento deflattivo, che comporta un risparmio economico per il contribuente ed il vantaggio per l’Ufficio di evitare l’insorgenza di una lite tributaria. Pertanto, a parere della Corte, l’unico significato del pagamento ridotto, è quello della adesione all’atto tributario, senza la possibilità di metterlo più in discussione.
Un aspetto cruciale della sentenza è l'irrilevanza della volontà dichiarata dal contribuente. Anche se il soggetto dichiara formalmente di aderire solo per non subire esecuzioni, senza essere d'accordo, il comportamento concludente e quindi il pagamento ridotto, prevale sulla dichiarazione. L'accettazione del beneficio economico e lo sconto sulle sanzioni risulta incompatibile con la volontà di proseguire la lite.



