top of page

NOTIZIE

Superficie Tari, calpestabile vs catastale: il cortocircuito della giurisprudenza

Superficie TARI

La sentenza 416/2/2025 della Cgt di Teramo affronta il tema della determinazione della superficie tassabile ai fini TARI in un contenzioso tra un Comune e una parrocchia.


La parrocchia impugnava un accertamento TARI sostenendo l'esenzione totale dei locali destinati al culto e, in subordine, richiedendo il calcolo della tassa sull'80% della superficie catastale, invece che sulla superficie calpestabile.


I giudici tributari hanno ribadito che i luoghi di culto non godono di esenzioni automatiche e che la denuncia TARI è obbligatoria. Ciononostante hanno accolto la richiesta di ricalcolo formulata dalla Parrocchia precisando che, sebbene la legge (L. 147/2013) preveda che il parametro dell'80% della superficie catastale diventi la regola solo dopo l'allineamento tra catasto e toponomastica (procedura non ancora ultimata a livello nazionale), il criterio è applicabile in sede di accertamento su scelta degli enti in forza del comma 646 della legge 147/2013.


Non succede… ma se succede: aneddoti e sventure tributarie

Immaginate la scena: il Parroco di una cittadina riceve una busta verde. Non è una lettera pastorale del Vescovo, ma un accertamento TARI. Il Comune, con fare decisamente poco spirituale, reclama il pagamento della tassa sui rifiuti per ogni metro quadro della parrocchia.

Don Camillo (chiamiamolo così per tradizione) non ci sta. Prova la "mossa del messale": sostiene che, essendo luoghi sacri, i locali dovrebbero godere di un'esenzione totale. In fondo, quanta spazzatura potrà mai produrre una preghiera? Ma i giudici della Corte di Giustizia Tributaria sono stati irremovibili: “Date a Cesare quel che è di Cesare e al Comune la sua TARI", ricordando che il culto non esenta dal bidone dell'umido.


Tuttavia, proprio quando sembrava che la parrocchia dovesse rassegnarsi a pagare per l'intera superficie calpestabile, è avvenuto il "prodigio" normativo.


Gli avvocati della parrocchia hanno tirato fuori il Comma 646 della Legge 147/2013 e hanno convinto i giudici che, siccome lo Stato non ha ancora finito di allineare Catasto e toponomastica (un lavoro eterno quanto il Purgatorio), si può applicare il calcolo sull’80% della superficie catastale.


Il risultato? Per magia giuridica, il 20% della superficie è "evaporato" dal conteggio delle tasse. I giudici hanno dato ragione al Parroco: la denuncia è obbligatoria, d'accordo, ma il calcolo si fa con lo sconto burocratico.


bottom of page