TARI: come azzerare il tributo sulle aree non produttive di rifiuti dimostrandone l'inidoneità
- Giulia Esposito

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La Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Latina, con la sentenza n. 36/2026, accogliendo il ricorso del contribuente, ha stabilito che è possibile superare la presunzione di produttività di rifiuti delle aree esterne qualora il contribuente ne dimostri l'inidoneità.
La Corte ha richiamato l'art. 1, comma 641 della L. 147/2013, il quale presuppone che ogni superficie occupata sia in grado di produrre rifiuti urbani. Tuttavia, questa "presunzione" non è assoluta e il cittadino o l'azienda possono contestare la TARI se dimostrano in modo oggettivo l'esistenza di condizioni che comportano l'impossibilità a produrre rifiuti, quali, ad es. aree inutilizzabili, aree destinate a funzioni meramente strumentali (come le aree di solo transito dei veicoli) o aree adibite allo stoccaggio di materiali inerti (che per loro natura non generano rifiuti urbani tassabili).
La sentenza ribadisce dunque un principio cardine: l'amministrazione deve provare la sussistenza del presupposto impositivo; il contribuente, invece, ha l'onere di dimostrare i presupposti per ottenere esenzioni o riduzioni. Trattandosi di "eccezioni alla regola generale", il cittadino deve essere pronto a fornire prove documentali (come planimetrie e relazioni tecniche) per evitare il pagamento su superfici non dovute.

