IMU su immobili dei fondi: Sgr responsabile anche in caso di liquidazione
- Michela Macalli

- 24 giu 2025
- Tempo di lettura: 1 min

La Cassazione, con la sentenza n. 16421 del 18 giugno 2025 (nella quale viene richiamata anche la sentenza 7116/2023), ha chiarito che, in materia di IMU, il soggetto passivo d’imposta è la società di gestione del risparmio (SGR) e non il fondo comune di investimento, anche nel caso di liquidazione giudiziale del fondo.
Nel caso analizzato, la SGR contestava l’obbligo di pagare l’IMU sugli immobili a lei intestati, sostenendo che fosse il fondo di investimento a dover corrispondere il tributo.
La Corte ha respinto questa tesi evidenziando, in primo luogo, che i fondi comuni di investimento non hanno personalità giuridica e costituiscono patrimoni separati rispetto a quelli della SGR. In secondo luogo, gli immobili acquistati nell’interesse del fondo sono formalmente di proprietà della SGR, e, pertanto, essendo titolare di un diritto reale, quest'ultima è da considerarsi soggetto passivo IMU.
Precisa in ultimo la Corte che, in caso di liquidazione giudiziale del fondo di investimento, la SGR resta obbligata al pagamento dell’IMU, poichè tale procedura "non interferisce con la richiesta di pagamento alla società SGR, unica tenuta al pagamento nei limiti del patrimonio del fondo". In simili circostanze infatti, "Nessuna doppia imposizione sussiste in quanto (è pacifico) risulta solo una ammissione del credito I.M.U. al passivo della procedura concorsuale. Il debito I.M.U. risulta, come visto in precedenza, un obbligo della società di gestione e non del fondo comune di investimento"



