IMU non dovuta sul compendio autostradale
- Michela Macalli

- 13 mag
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Con la sentenza 129/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha stabilito che non sono soggetti a IMU le aree e gli immobili sopra realizzati che costituiscono il compendio autostradale in quanto trattasi di beni demaniali ai sensi dell’art. 822 cod. civ. che il concessionario restituirà al termine del periodo della concessione.
I Giudici tributari hanno messo in evidenza il fatto che il compendio autostradale (ossia il complesso di beni, aree, edifici, infrastrutture che compongono una specifica tratta autostradale, inclusi gli elementi necessari per il suo funzionamento) non ha una sua redditualità, è un bene non commerciabile ed è destinato a esigenze di pubblico servizio.
Alla luce di queste considerazioni e richiamando la ordinanze nn. 6828 e 6820 del 2020 della Cassazione, i giudici hanno concluso che detto compendio rappresenta un elemento costitutivo della rete autostradale, in quanto collegato strettamente e funzionalmente all'esercizio di detta rete. Poiché il pedaggio viene fissato con provvedimento amministrativo del Comitato interministeriale per la programmazione economica e risponde all'interesse primario dello Stato e della funzione pubblica, si tratta di immobili destinati necessariamente a pubblico servizio e di conseguenza non assoggettabili al tributo.
Giova constatare che il caso oggetto di questa pronuncia costituisce una eccezione alla regola stabilita dagli artt. 3 co. 2 D.Lgs. 504/1992 in ambito ICI, 9 co. 1 D.L. 23/2011 e 1 co. 743 L. 160/2019 in tema IMU, secondo i quali il soggetto concessionario di un bene demaniale è tenuto al pagamento dell'IMU.
Si richiama quanto chiarito nella risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero delle Economia e delle Finanze:
"Al riguardo, occorre innanzitutto sottolineare che il legislatore ha riconosciuto espressamente la soggettività passiva ai fini dell’ICI al concessionario di aree demaniali prescindendo da ogni considerazione in ordine alle modalità con cui si verifica in concreto il possesso del bene; [...]
Comunque, anche a voler analizzare più compiutamente la questione, si deve sottolineare che, secondo l’orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, la concessione d’uso del bene demaniale dà luogo, di regola, alla costituzione di diritti reali, in quanto il potere attribuito al concessionario si esercita direttamente sulla cosa che ne forma l’oggetto e può essere fatto valere erga omnes, sia pure nei limiti imposti dalla natura e dalla funzione del bene. A tal proposito, la Corte di Cassazione con varie sentenze (tra tutte la n. 1711 del 6 giugno 1968, la n. 130 del 21 gennaio 1970 e la n. 2308 dell’ 11 giugno 1975), ha chiarito che la concessione di un uso eccezionale su bene demaniale fa sorgere in capo al privato concessionario facoltà configuranti diritti soggettivi assimilabili ai diritti reali di godimento su cosa altrui - sia pure con le peculiarità derivanti dall’interesse pubblico che ne disciplina le modalità di esercizio - e limita l’autonomia del concessionario, fino all’eventuale revoca della concessione da parte della pubblica amministrazione.
Nell’ipotesi di concessioni riguardanti fabbricati demaniali già esistenti sull’area, in base alle considerazioni innanzi svolte, è indubbio che non può parlarsi di locazione e quindi di un rapporto di natura obbligatoria da cui scaturirebbe una semplice detenzione del bene oggetto della concessione […] [n.d.r. che non fo sorgere soggettività passiva IMU]
Né, sotto altro profilo, può affermarsi che il discorso sia sostanzialmente diverso nel caso in cui l’autorità pubblica regolamenti il rapporto con il privato attraverso una licenza, in quanto si deve osservare, conformemente all’orientamento di autorevole dottrina e giurisprudenza, che anche questa tipologia di provvedimento amministrativo […] non può essere fatta rientrare tra gli atti costitutivi di rapporti obbligatori ma deve essere considerata come una particolare specie di concessione amministrativa, per il cui rilascio è previsto un procedimento più snello rispetto a quello relativo alle concessioni vere e proprie".



