IMU e fabbricati collabenti: il terreno su cui insiste è edificato
- Nicoletta Pelizzoni

- 11 ore fa
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Il Giudice di legittimità ha precisato più volte che «è durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio), che il suolo interessato deve essere considerato area fabbricabile, e ciò indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base ai vigenti strumenti urbanistici» (si veda, ad esempio, l’ordinanza 27087/2017).
Sulla base di quanto sopra detto, si ritiene che i fabbricati collabenti non possono che essere considerati fabbricati, nonostante siano privi di rendita catastale. Il tema appare logico: se su un terreno è presente una costruzione, per quanto questa possa essere compromessa e inagibile, è comunque una costruzione e il terreno deve essere considerato “edificato” e non “edificabile”. E, come ricordato nel comma 741 della Legge 160/2019, esistono solo tre categorie di immobili: fabbricati, aree edificabili (e non aree edificate) e terreni agricoli. Non esiste la categoria delle “aree edificate”.
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