Conto alla rovescia ICI 2006-2011: scatta l'obbligo di dichiarazione per gli enti non commerciali. Ecco chi deve pagare.
- Michela Macalli
- 15 ore fa
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Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze il modello per la presentazione della dichiarazione per il recupero ICI degli enti non commerciali che dà attuazione all'art. 16 bis D.L. 16 settembre 2024 n. 131 (conv. con L. 166/2024), dedicato alle misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023.
In particolare, la sentenza in questione ha parzialmente annullato la Decisione della Commissione, 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006) Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2012) 9461] "nella parte in cui la Commissione europea “non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI)”. La Corte ha infatti ritenuto che la Commissione europea avrebbe dovuto “[…] esaminare minuziosamente le difficoltà prospettate e le modalità alternative di recupero proposte”.
Prima di questa sentenza infatti, la Commissione Europea aveva accettato la tesi del governo italiano secondo cui recuperare l'ICI (2006-2011) era impossibile. L'Italia sosteneva, in primo luogo, che le banche dati catastali non permettevano di distinguere tra uso commerciale e non commerciale nello stesso immobile e che, in secondo luogo, non esistevano dati storici sufficienti per calcolare l'imposta retroattivamente.
Con la sentenza del 6 novembre 2018, la Corte ha ribaltato la decisione della Commissione Europea, stabilendo che le difficoltà amministrative interne non giustificano la mancata riscossione di un aiuto di Stato illegittimo. La Corte ha imposto pertanto all'Italia di agire non appena fosse emersa una "minima possibilità" di recupero.
Sulla base della decisione, è stato, quindi, emanato il citato art. 16-bis D.L. 131/2024 il quale circoscrive il periodo da prendere in considerazione ai fini del recupero a quello che va dall’anno 2006 all’anno 2011 (ultimo anno in cui si applicava l’ICI).
La disposizione prevede un obbligo dichiarativo a carico dei soggetti passivi Enti non commerciali che hanno presentato la dichiarazione per l’IMU e la TASI relativa a uno degli anni d’imposta 2012 o 2013, recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 € annui o che, comunque, siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento dei comuni, un importo annuo superiore a tale cifra.
Viene poi stabilito che la dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo e deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo oggetto del recupero, la disposizione in commento prevede che:
per la quantificazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente nell’annualità 2013;
la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota siano quelli stabiliti dalla disciplina dell’ICI, applicabili nell’anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l’aliquota effettiva non è individuabile si applica quella media, pari al 5,5 per mille.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato il 23 dicembre 2025, fissa al 31 marzo 2026 il termine entro il quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione utilizzando l’apposito canale telematico dell’Agenzia delle entrate. Precisa inoltre che il versamento non è dovuto se nel periodo dal 2006 al 2011 sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti de minimis “generali” pro tempore vigenti al tempo dell’aiuto da recuperare.
L’eventuale versamento, se dovuto, dell’aiuto indebitamente percepito deve essere effettuato entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, salvo la possibilità per il soggetto passivo di versare in forma rateizzata.
Alle somme oggetto del recupero di cui al DPCM si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell’interesse composto. Per la loro determinazione, il Dipartimento delle finanze ha messo a disposizione un applicativo di calcolo.
Data la complessità dei calcoli e il rischio connessi al mancato recupero, Municipia Consulting offre il proprio supporto specialistico ai Comuni per gestire con precisione ogni fase dell'istruttoria, garantendo la corretta applicazione della normativa europea e la massima tutela dell'Ente.
