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NOTIZIE

IMU e casi eccezionali di litisconsorzio necessario

Litisconsorzio necessario

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 734 della L. 160/2019, in materia di IMU è previsto che, se c'è una controversia tra il titolare di una quota di un bene immobile in proprietà indivisa e il Comune, non sono coinvolti gli altri titolari essendo che ogni soggetto è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. La "proprietà indivisa" si verifica quando la titolarità di un bene spetta a due o più persone contemporaneamente: ognuno possiede una quota ideale sull'intero bene, senza avere una porzione fisica specifica (ad esempio metà di una casa).


Dato che ogni comproprietario del bene immobile ha un rapporto diretto ed esclusivo con il Comune, la regola generale del processo tributario prevede che la controversia tra il titolare di una quota di un bene immobile in proprietà indivisa e il Comune non deve dar luogo a un litisconsorzio necessario originario con gli altri comproprietari, ad eccezione del caso in cui l'oggetto del contendere sia collegato al bene immobile unitariamente considerato, con la conseguenza che la sentenza del giudice tributario debba essere emessa nei confronti di tutti i comproprietari.

Questo si verifica, ad esempio, nel caso in cui il ricorso proposto da uno dei comproprietari avverso un avviso di accertamento verta solo, o anche, sulla natura (edificabile o agricola) e/o sul valore venale in comune commercio del terreno (edificabile).

Naturalmente, in questi casi eccezionali, se il ricorso non è stato notificato agli altri comproprietari, una volta rilevato d'ufficio un litisconsorzio necessario, il giudice dovrà integrare il contraddittorio nei confronti dei medesimi.

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