IMU e aree in bonifica: quando l’imposta è comunque dovuta
- Michela Macalli

- 4 ago
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Con la sentenza n. 300/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ha stabilito che le aree soggette a bonifica ambientale restano assoggettabili a IMU.
Secondo la Corte, il semplice fatto che un’area sia inquinata o sottoposta a vincoli ambientali non comporta automaticamente l’inedificabilità né l’azzeramento del suo valore imponibile. Infatti le limitazioni derivanti da provvedimenti regionali o ambientali spesso indicano rischi potenziali superabili tramite interventi tecnici (messa in sicurezza, bonifica, prescrizioni costruttive). Ne consegue che anche in presenza di vincoli, la normativa nazionale consente attività edilizie minime quali ad es. opere funzionali alla sicurezza o alla manutenzione di impianti e infrastrutture (art. 34, comma 7, D.L. 133/2014).
Ciò significa che un’area in bonifica può conservare una potenzialità edificatoria anche solo teorica, che la rende comunque rilevante ai fini IMU. Spetta al contribuente, se del caso, fornire elementi concreti per dimostrare una effettiva inedificabilità o una significativa riduzione del valore.
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