TARI: il magazzino è esente solo se l'utilizzo è coerente
- Giulia Esposito
- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 1 min

Il principio di diritto enunciato dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 11476 del 1° maggio 2025 è quello secondo cui il magazzino è esente da TARI solo se l'utilizzo è coerente con l'attività produttiva.
A riguardo, un importante concetto da chiarire è quello per cui la denominazione di "magazzino" per un'area aziendale non è sufficiente per escluderla dalla parte variabile della tariffa sui rifiuti, bensì è necessario che il luogo rispetti tutti i requisiti di legge previsti dall'art. 1 comma 649 della L. 147/2013, ossia:
collegamento funzionale ed esclusivo: il magazzino deve essere servente rispetto all'opificio;
deve essere esclusivamente connesso all'attività produttiva, ossia non adibito ad altro;
nei magazzini devono essere prodotti rifiuti speciali in via prevalente e continuativa, così come nei locali produttivi.
Sebbene un magazzino sia un locale, la sua connessione funzionale all'attività produttiva implica spesso la produzione prevalente di rifiuti speciali, derivanti direttamente dal ciclo produttivo (scarti, imballaggi specifici, ecc.), che non rientrano nella definizione di rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
La prevalente produzione di rifiuti speciali e la potenziale assenza di un effettivo beneficio dal servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani costituiscono argomentazioni giuridiche solide per un trattamento differenziato, se non per l'esclusione, dall'applicazione della TARI, demandando spesso ai regolamenti comunali e alla valutazione caso per caso la decisione finale.