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ARERA vara il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il 2026-2029: più incentivi, limiti alla crescita e focus sulla qualità

Aggiornamento: 4 giorni fa


Gli ingranaggi che muovono Arera e il nuovo metodo tariffario dei rifiuti

Con la delibera del 5 agosto 2025, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che guiderà la determinazione delle tariffe per il periodo regolatorio 2026-2029. Il nuovo metodo introduce importanti novità per Comuni e gestori, con l'obiettivo di promuovere l'efficienza, la qualità del servizio e la sostenibilità finanziaria, ponendo al contempo un freno alla crescita dei costi per i cittadini. Vediamo insieme i punti salienti che ogni Ufficio Tributi dovrà conoscere.


Un limite alla crescita delle tariffe Arera: il nuovo parametro guida 📈


Una delle principali novità è l'introduzione di un limite massimo alla crescita annuale delle entrate tariffarie. La variazione della tariffa non potrà superare un valore (1+ρa), dove il parametro ρa è calcolato sulla base di tre fattori chiave:

  1. Tasso di inflazione programmata (rpi): Per coprire l'aumento generale dei prezzi.

  2. Recupero di produttività (Xa): Un coefficiente che "sconta" una quota di efficienza che il gestore deve raggiungere, con valori più alti per le gestioni meno performanti.

  3. Potenziamento del servizio (Ka): Un coefficiente che riconosce gli investimenti per migliorare la qualità del servizio (es. aumento della raccolta differenziata, introduzione della tariffa puntuale, miglioramento degli standard TQRIF).

L'Ente territorialmente competente (ETC) avrà un ruolo cruciale nel definire i parametri X e K, premiando le gestioni virtuose e spingendo quelle meno efficienti a migliorare. In casi eccezionali e motivati, sarà possibile superare tale limite, ma solo previa dettagliata relazione all'Autorità.


Qualità e risultati: il "Fattore di Sharing" ♻️

Viene confermato e potenziato il meccanismo del fattore di sharing (ba), che determina come vengono ripartiti tra gestore e utenti i proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia e dai corrispettivi dei consorzi di filiera.

L'ETC dovrà modulare questo fattore (in un intervallo tra 0,2 e 0,9) sulla base di due criteri:

  • Obiettivi di raccolta differenziata raggiunti.

  • Efficacia delle attività di riciclo, misurata anche tramite i macro-indicatori di qualità (R1 e R2).

In pratica: più una gestione è efficace nel differenziare e riciclare, maggiore sarà la quota di proventi che potrà trattenere. Questo crea un forte incentivo a migliorare le performance ambientali per ottimizzare i ricavi.


I Costi: cosa entra e cosa esce dal PEF 💰

L'MTR-3 definisce in modo ancora più puntuale i costi ammessi nel Piano Economico Finanziario (PEF). La regola generale è che i costi riconosciuti per un anno a si basano sui costi effettivi dell'anno a-2.

  • Costi Operativi: Vengono riclassificati e dettagliati i costi per le varie attività: spazzamento e lavaggio (CSL), raccolta e trasporto indifferenziato (CRT), trattamento e smaltimento (CTS), raccolta differenziata (CRD) e trattamento e recupero (CTR).

  • Costi Comuni: Includono i costi per la gestione tariffe e rapporti con gli utenti (CARC), i costi generali di gestione (CGG), la quota per crediti inesigibili (CCD) e gli oneri di funzionamento degli enti.

  • Costi d'Uso del Capitale: Viene affinata la metodologia per il calcolo di ammortamenti, remunerazione del capitale e accantonamenti. Di particolare interesse per i Comuni è la gestione degli accantonamenti per i crediti:

    • TARI Tributo: L'accantonamento non può superare il 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità.

    • Tariffa Corrispettiva: Il limite è quello massimo previsto dalle norme fiscali.


🚨Attenzione: Le attività esterne al ciclo integrato (es. derattizzazione, spazzamento neve, gestione del verde pubblico) non rientrano nei costi regolati e, se presenti, devono essere evidenziate separatamente negli avvisi di pagamento.


Tariffe di accesso agli impianti: più trasparenza e regole chiare 🏭

Per la prima volta, ARERA introduce una regolazione strutturata per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, distinguendo tra:

  • Impianti "integrati": gestiti dallo stesso operatore del servizio, sono soggetti a una regolazione tariffaria completa (tout court).

  • Impianti "minimi": identificati come indispensabili dal Piano Nazionale Gestione Rifiuti (PNGR), sono soggetti a una regolazione dei costi e delle tariffe, con un limite di crescita annuale per evitare aumenti ingiustificati.

  • Impianti "aggiuntivi": tutti gli altri, non soggetti a regolazione tariffaria ma con obblighi di trasparenza sulle condizioni economiche di accesso.


Questo intervento mira a rendere più equi e prevedibili i costi di smaltimento e recupero, che rappresentano una delle voci più impattanti sui PEF comunali.


Prossimi passi per i Comuni

I Comuni e gli Enti territorialmente competenti dovranno familiarizzare rapidamente con queste nuove regole in vista della predisposizione dei PEF per il quadriennio 2026-2029. Sarà fondamentale:

  • Validare i PEF con la nuova metodologia, verificando la congruità dei dati contabili dei gestori.

  • Definire i parametri di competenza (Ka, Xa, ba) in modo strategico per guidare i gestori verso gli obiettivi di efficienza e qualità.

  • Gestire i conguagli derivanti dai periodi precedenti e le nuove componenti previsionali, con la possibilità di rimodularli per garantire la sostenibilità delle tariffe per gli utenti.


In sintesi, l'MTR-3 rappresenta un'evoluzione della regolazione che, pur aumentando la complessità, offre agli Enti locali strumenti più efficaci per governare il servizio, premiare il merito e garantire un equilibrio tra sostenibilità finanziaria della gestione e contenimento dei costi per la collettività.


Contattaci per ricevere un preventivo per la realizzazione del PEF con il nuovo Metodo Tariffario o per altre attività di supporto!

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