top of page

NOTIZIE

TARI: indicazioni di Arera per l'applicazione del bonus sociale rifiuti

Indicazioni di Arera

Il documento di consultazione Arera n. 240/2025/R/Rif del 10.06.2025 fornisce le indicazioni per l'applicazione del bonus sociale rifiuti, che finora non erano ancora state individuate in modo preciso e dettagliato.

Il primo passo operativo consiste nell'individuare i nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica, controllo effettuato dall'INPS considerando le dichiarazioni sostitutive uniche necessarie per calcolare l'ISEE. Nel dettaglio:

  • l'INPS mette a disposizione al SII (Sistema Informativo Integrato) l'elenco dei nucleo familiari agevolabili;

  • il SII trasmette le informazioni a SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), gestito dall'Anci;

  • l'Anci trasmette questi dati ai gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, deputati all'erogazione del bonus sociale agli aventi diritto.

Per poter ricevere i dati, è necessario che questi ultimi siano accreditati a SGATE (molti Comuni già sono accreditati, in quanto gestiscono le domande per il bonus sociale per il disagio fisico).


Dunque, è l'INPS che verifica le condizioni soggettive per l'ammissione al beneficio (ossia il rispetto del livello di ISEE) e trasmette solo i dati dei soggetti rientranti nei limiti di Isee fissati

dalla norma, mentre la verifica delle condizioni oggettive spetta al gestore delle tariffe (che solitamente è il Comune).

Il Comune, operativamente, avrà il compito di verificare l'esistenza di un'utenza intestata a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile, verificare che l'utenza sia domestica e controllare la regolarità dei pagamenti.

Il controllo sui pagamenti è necessario in quanto, in caso di morosità, il bonus sociale deve essere trattenuto dal gestore a compensazione della stessa.


Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze domestiche, il bonus potrà essere applicata solo su una di questa, in particolare a quella segnalata come abitazione. Se invece a quella che risulta essere la casa di abitazione non sia associata alcuna utenza TARI, il bonus può essere applicato ad un altro immobile sito nel territorio di competenza del gestore associato a uno dei componenti del nucleo.


Rilevante sarà anche l'attività di controllo svolta da SGATE per verificare che ad ogni nucleo familiare sia riconosciuto un unico bonus con riferimento a una sola utenza per anno di riferimento.


Infine, ARERA ha anche chiarito che, inevitabilmente, il bonus per l'anno "a" verrà riconosciuto nel documento di pagamento TARI dell'anno successivo (a+1), perché i dati relativi all'elenco dei beneficiari aventi diritto nell'anno "a" è comunicato da SGATE entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.


Di seguito il testo completo del documento di consultazione:


bottom of page