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Esenzione Imu per i fabbricati dell'impresa costruttrice: interpretazione restrittiva

Ordinanza IMU

La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 10392 e 10394 del 21 aprile 2025, ha stabilito che per i fabbricati dell'impresa costruttrice destinati alla vendita non spetta l'esenzione IMU né nel caso di acquisto per ristrutturazione e vendita, né in caso di locazione, anche solo temporanea.

Il riferimento normativo è l'art. 1, comma 751 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che sono esenti i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dell'impresa costruttrice, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.


Più precisamente, l'ordinanza n. 10392 ha stabilito che, nel caso in cui un'impresa abbia acquistato delle unità immobiliari sulle quali ha effettuato degli interventi di recupero e risanamento conservativo, l'esenzione non è applicabile per mancanza della permanente destinazione alla vendita degli immobili, intervenuta solo dopo la realizzazione delle opere di risanamento.


Con l'ordinanza n. 10394, invece, la Cassazione ha fornito un'interpretazione molto restrittiva della norma sopra citata, sostenendo che la locazione, anche se solo di pochi giorni, interrompe la continuità della destinazione alla vendita degli immobili costruiti, determinando la caducazione definitiva dell'esenzione.

A parere di chi scrive, questa interpretazione risulta particolarmente restrittiva. Se da una parte si concorda con il fatto che la locazione, sebbene temporanea, debba comportare la perdita dell'agevolazione, si ritiene anche che si debba utilizzare il criterio dei "15 giorni del mese" (analogamente a come avviene per determinare il possesso del bene) per escludere il periodo, espresso in mese, nel quale l'esenzione non è applicabile. In altre parole, se la locazione dura ad es. solo da 1° al 10 del mese, non si protrae a sufficienza per poter escludere l'esenzione nel mese di riferimento.

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