Errore del MEF: contribuente esente da sanzioni
- Nicoletta Pelizzoni

- 21 ott
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Una sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza 20831 del 23 luglio 2025) stabilisce l'esclusione delle sanzioni tributarie nel caso in cui il contribuente sia stato indotto in errore da un'interpretazione non corretta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ad esempio tramite una risoluzione. Tali risoluzioni, pur non essendo fonti del diritto e non vincolanti, se inducono in errore il contribuente, hanno come effetto l'esonero dalle sanzioni e degli interessi. Tuttavia, l'obbligazione tributaria (il pagamento dell'imposta stessa) resta dovuta.
La decisione presa dalla Cassazione si fonda sul principio legale di tutela dell’affidamento e sul principio generale dell’obiettiva incertezza normativa (Articolo 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente - Legge 212/2000), che mira a garantire collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente. Inoltre la Cassazione, citando l'ordinanza 14890/2024, stabilisce che l'incertezza normativa oggettiva non è legata all'ignoranza giustificata, ma all'impossibilità di avere una conoscenza sicura della norma. Questo principio pertanto non è un'esenzione per "ignoranza della legge", ma una tutela contro la confusione istituzionale.
Tra gli esempi di incertezza normativa si può menzionare la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, informazioni contraddittorie o addirittura assenti, circolari, risoluzioni o precedenti giurisprudenziali contrastanti, emanazione di norme di interpretazione autentica o esplicative.
Rimane comunque a carico del contribuente l’onere di dimostrare l'obiettiva incertezza che ha causato la violazione, come una circolare errata od un contrasto giurisprudenziale. Come del resto è necessaria un'espressa istanza di annullamento da parte del contribuente, per ottenere dal giudice l’annullamento delle sanzioni.



