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NOTIZIE

Accertamenti fiscali: stop alla confusione tra decadenza e prescrizione

Accertamenti fiscali: stop alla confusione tra decadenza e prescrizione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30227/2025 del 16 novembre 2025, è intervenuta nuovamente sui termini per l’esercizio del potere impositivo, ribadendo che il termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 296/2006 ha natura esclusivamente decadenziale e non prescrizionale.


La decisione riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2013, che una Corte di merito aveva ritenuto tardivo perché ricevuto dalla contribuente oltre il quinquennio, ignorando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, una regola giurisprudenziale che separa il momento perfezionativo della notifica tra notificante e destinatario. Secondo la Commissione regionale, la consegna del plico all’ufficio postale entro i termini non era sufficiente.


La Cassazione ha invece cassato integralmente la sentenza, richiamando le Sezioni Unite n. 40543/2021 e affermando che, ai fini del rispetto del termine di decadenza, è sufficiente che l’ente abbia spedito l’atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento, anche se la ricezione da parte del contribuente avviene successivamente.


La Corte ribadisce, quindi, che negare l’applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica significa non solo disattendere un orientamento ormai acclarato, ma anche alterare l’equilibrio del rapporto tributario, facendo dipendere la legittimità dell’atto da fattori estranei al controllo dell’ente impositore, come i tempi del servizio postale.


La Corte ha inoltre chiarito in modo netto la differenza tra decadenza e prescrizione. La decadenza riguarda l’esercizio del potere impositivo e si valuta con riferimento all’attività dell’ente notificante. La prescrizione, invece, interviene solo dopo che la pretesa tributaria si è consolidata, cioè dopo la valida notifica e la definitività dell’avviso, secondo l’art. 2935 c.c.


L’ordinanza in definitiva rappresenta un intervento opportuno e necessario, mirando a rafforzare la certezza del diritto e contrastando interpretazioni errate di alcune Corti di merito che confondono i due istituti, generando inutili contenziosi.


Non succede… ma se succede: aneddoti e sventure tributarie

Il "Lancio del Plico" di Capodanno

È la mattina del 31 dicembre. Mentre tutta Italia sta già stappando il prosecco o pulendo le lenticchie, il Dott. Rossi, responsabile dell'Ufficio Tributi, sta sudando freddo. Davanti a lui c'è l'ultimo avviso ICI per l'anno 2013 destinato al Cavalier Brambilla, il "re dei ricorsi".

Rossi sa che se quel plico non arriva alle poste oggi, il Comune perderà migliaia di euro. Con uno scatto da centometrista, arriva allo sportello postale alle 11:59, consegna la busta e ottiene il timbro: 31/12.

"Fatto!" esclama Rossi, asciugandosi la fronte. "Il potere impositivo è salvo!"

Il 4 gennaio, il Cavalier Brambilla riceve la busta. Guarda la data di ricezione, guarda il calendario e fa un brindisi ritardato: "Ah! Ricevuta nel sesto anno! Decaduti! Questi del Comune non sanno nemmeno contare fino a cinque!"

Il Cavaliere trascina il Comune in Corte di Giustizia, e qui accade l'incredibile: i primi giudici gli danno ragione. "Certo," dicono, "il contribuente l'ha letta dopo la scadenza, quindi l'atto è scaduto come uno yogurt al sole."

La faccenda arriva agli ermellini della Cassazione (ordinanza 30227/2025), che guardano la sentenza di merito con la stessa espressione di chi vede mettere l'ananas sulla pizza.

I giudici spiegano al Cavaliere che esiste la "Scissione degli effetti": una sorta di superpotere giuridico per cui il Dott. Rossi ha una sua linea temporale e il Cavaliere ne ha un'altra.

"Caro Cavaliere," sembra dire la Corte, "non è che il Comune deve noleggiare un jet privato per consegnarti la busta a mano entro mezzanotte. Se Rossi ha mollato il plico alle poste entro il 31 dicembre, lui ha vinto la sua gara contro la decadenza. Tu puoi anche ricevere la lettera a Pasqua, ma il 'peccato originale' del mancato pagamento è ormai congelato."


Morale della favola

In Italia, la posta può essere lenta, ma la legge (a volte) è più veloce del postino. Il Cavalier Brambilla ha dovuto riporre lo champagne e tirare fuori l'assegno, mentre il Dott. Rossi ha finalmente capito che, per la Cassazione, il 31 dicembre è un traguardo, non un suggerimento.


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