Dimora abituale: valida anche se l'utilizzo non è costante
- Giulia Esposito

- 18 nov
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La Corte di Giustizia tributaria di 2° grado dell'Umbria, con la sentenza n. 240/2025, ha stabilito che il contribuente che trascorra periodi più o meno significativi fuori di casa per motivi di lavoro ha comunque diritto a eleggere domicilio abituale dove ha stabilito il centro della propria vita e la sede principale dei suoi affari e degli interessi personali e sociali.
Nel caso di specie, il Comune deduceva che non sussisteva la prova che il ricorrente avesse il domicilio abituale presso l'immobile e che, anzi, le sue affermazioni e i consumi modesti dimostravano che vi dimorasse solo il sabato e la domenica utilizzando l'immobile come seconda casa.
La Corte ha però messo in luce il fatto che, se il contribuente era costretto a trascorrere periodi più o meno lunghi fuori sede per motivi di lavoro, non sussistevano i presupposti per escludere che quell'immobile costituisse il suo domicilio abituale. Infatti, le frequenti e necessarie assenze dall'abitazione per ragioni lavorative non implicano automaticamente lo spostamento del domicilio legale, inteso come centro degli affari e degli interessi. Nel caso di specie, le esigenze professionali del ricorrente sono state integralmente dimostrate mediante la documentazione prodotta in atti.



