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IMU: esenti i locali adibiti a ricovero per l'ospitalità dei religiosi

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La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 2197/2025 depositata il 2 aprile, ha stabilito che gli immobili di enti ecclesiastici adibiti a ricovero per l'ospitalità dei religiosi sono esenti dal pagamento dell'IMU in forza dell'art. 1, comma 759 della L. 160/2019.

La sentenza sottolinea che, per godere dell'esenzione IMU, devono sussistere due requisiti:

  • soggettivo, ossia deve trattarsi di un ente ecclesiastico;

  • oggettivo, ossia l'immobile non deve essere utilizzato con finalità di lucro.

L'Istituto destinatario dell'avviso di accertamento, contestava la mancanza del presupposto impositivo, in quanto i locali non svolgevano nessuna attività commerciale ma erano semplicemente utilizzati a casa per ferie, per questo motivo riconducibili a quelli indicati all'art. 10 del D.lgs 42/2004.

Nel caso di specie, la Cgt del Lazio ha osservato che, in merito al requisito oggettivo, era necessario fare una distinzione tra i vari immobili esistenti nel complesso accertato: l'appellante aveva debitamente dimostrato che parte di essi erano destinati all'ospitalità dei religiosi con l'assenza di qualsiasi tipo di attività commerciale.

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