Tributi locali e licenze: legittima la sospensione dell'attività solo per debiti definitivi
- Michela Macalli

- 1 giorno fa
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Con la sentenza n. 2763/2025, il Tar Sicilia (Sezione I) ha fornito importanti chiarimenti circa il potere regolamentare dei Comuni nell'adozione di misure di contrasto all'evasione tributaria. I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dei cosiddetti regolamenti antievasione che, ai sensi dell’articolo 15-ter del Dl n. 34/2019, subordinano il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio di attività commerciali e produttive alla verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi locali.
Tale meccanismo non assume una valenza propriamente sanzionatoria, ma si configura come uno strumento di coazione indiretta all'adempimento, volto a garantire il buon andamento dell'amministrazione e a evitare distorsioni della concorrenza provocate da operatori economici inadempienti. La normativa riconosce all'ente locale un'ampia discrezionalità, sia nella scelta di adottare o meno tali provvedimenti, sia nell'individuazione di specifiche soglie minime di debito coerenti con le caratteristiche del territorio di riferimento.
Tuttavia, la pronuncia del Tar Sicilia pone un limite rigoroso alla discrezionalità comunale a tutela del contribuente. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso nella parte in cui il regolamento estendeva la nozione di irregolarità tributaria anche a pretese creditizie non ancora definitivamente accertate. Poiché le conseguenze di tali provvedimenti possono giungere fino alla chiusura dell'attività e alla sospensione delle licenze, l'ordinamento richiede che l'irregolarità si basi esclusivamente su atti non più impugnabili, in stretta osservanza dei principi costituzionali e dell'ordinamento tributario.
Non succede… ma se succede: aneddoti e sventure tributarie
Immagina la scena in un piccolo ufficio comunale siciliano: un commerciante locale si presenta tutto impettito per rinnovare la licenza della sua storica attività. Il funzionario, scorrendo lo schermo, assume l'espressione di chi ha appena visto un fantasma e gli comunica che, in base al nuovo regolamento antievasione, l’attività rischia la sospensione per una pendenza tributaria non saldata.
Il commerciante, senza perdere un briciolo di sicumera, ribatte prontamente: «Ma caro dottore, quella non è un'evasione, è una contestazione in corso! Sto ancora discutendo con l'ufficio tributi per un errore di calcolo del 2022!». Ed è qui che la realtà incontra la giurisprudenza del TAR Sicilia: se il Comune avesse applicato il regolamento alla lettera, avrebbe potuto chiudergli il negozio seduta stante, trasformando una semplice discussione su una cartella esattoriale in un "lucchetto" definitivo.
Fortunatamente per il nostro protagonista, i giudici hanno stabilito che non si può abbassare la saracinesca per un debito "ballerino": finché l'atto non è definitivo e inoppugnabile, il commerciante può continuare a vendere i suoi prodotti mentre discute con il fisco, evitando che la "coazione indiretta" si trasformi in un tragicomico cortocircuito burocratico.



