Liti tributarie fino a 10.000 euro: dal 2 maggio 2026 decide il giudice monocratico
- Dario Tansini

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Cambia il perimetro di competenza del giudice tributario monocratico di primo grado. La Legge 20 aprile 2026 n. 50, di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026 n. 19 in materia di attuazione del PNRR, ha innalzato da 5.000 a 10.000 euro la soglia di valore della lite entro la quale la causa tributaria di primo grado è decisa dal giudice monocratico anziché dal collegio. La modifica è contenuta nell'articolo 16, comma 2, e opera direttamente sull'articolo 4-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
L'istituto del giudice monocratico tributario, introdotto dalla Legge 31 agosto 2022 n. 130 con soglia iniziale di 3.000 euro e già rivisto a 5.000 euro dal Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, vede ora un ulteriore raddoppio della soglia. Per la determinazione del valore della lite resta fermo il criterio dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo: si guarda all'importo del tributo contestato, al netto di sanzioni e interessi; questi rilevano nel calcolo solo quando la controversia ha esclusivamente quel contenuto.
Il nuovo limite si applica ai ricorsi notificati a partire dal 2 maggio 2026, in linea con il criterio già seguito dalle precedenti modifiche della soglia: è la data di notifica del ricorso, e non quella di deposito, a determinare la disciplina applicabile.
Esempio pratico
Un Comune notifica un avviso di accertamento IMU per 7.800 euro di tributo. Se il contribuente impugna con ricorso notificato il 30 aprile 2026, la causa rientra nella vecchia disciplina ed è decisa dal collegio. Se invece il ricorso è notificato il 2 maggio 2026 o successivamente, la stessa causa è decisa dal giudice monocratico.
Per gli uffici tributi dei Comuni si segnala che una quota significativa del contenzioso comunale si gioca su valori compresi tra 5.000 e 10.000 euro, tipicamente avvisi IMU, TARI e CUP. Per i ricorsi notificati dal 2 maggio 2026 in avanti, queste cause saranno decise da un giudice unico anziché dal collegio. La novità è di natura processuale e non introduce nuovi adempimenti a carico dei Comuni; sul piano gestionale può essere utile monitorare l'evoluzione dei tempi di decisione su questo segmento di contenzioso.
Riferimenti normativi
Legge 20 aprile 2026 n. 50, art. 16, comma 2 (conversione del D.L. 19 febbraio 2026 n. 19); Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 4-bis, comma 1, e art. 12, comma 2; Legge 31 agosto 2022 n. 130 (riforma del processo tributario, istitutiva del giudice monocratico); Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, art. 40, comma 2 (precedente innalzamento da 3.000 a 5.000 euro).


