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Prime sentenze sull'autotutela obbligatoria: criteri rigidi per i contribuenti

autotutela

A quasi due anni dall'entrata in vigore della norma sull'autotutela obbligatoria (art. 10quater L. n. 212/2000), iniziano ad arrivare le prime decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria che chiariscono alcuni criteri interpretativi delle casistiche elencate dalla norma e che giustificano l'annullamento dell'atto.


In generale, le sentenze chiariscono che l'istituto è applicabile solo in casi di manifesta illegittimità e non può essere utilizzato per aggirare i termini ordinari di impugnazione.


In merito alla manifesta illegittimità, la CGT Cagliari n. 47/2025 stabilisce che l'autotutela obbligatoria si configura solo se i vizi dell'atto impositivo sono palesi e riconoscibili "ictu oculi" (a colpo d'occhio). Questo esclude le questioni interpretative complesse o obiettivamente incerte.


Con la sent. 113/2025, la CGT Udine ha chiarito che gli errori che giustificano l'autotutela obbligatoria devono essere errori di percezione dei fatti (es. errore sul presupposto d'imposta) e non vizi di merito o errate valutazioni giuridiche. Un'erronea valutazione giuridica che comporta una mera infondatezza della pretesa può essere sindacata solo con la tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, e non attraverso l'impugnazione del diniego di autotutela.


In tema di facile riconoscibilità, la CGT Ascoli Piceno n. 319/2025 rafforza il concetto per cui l'errore deve essere facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione finanziaria.


Appare evidente che la giurisprudenza di merito sta interpretando l'autotutela obbligatoria in modo molto restrittivo, consolidando il principio secondo cui questo istituto non può essere una strada alternativa per contestare nel merito un atto impositivo oltre i termini ordinari di ricorso.

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