Notifica tributaria: valida la raccomandata postale ordinaria
- Michela Macalli

- 27 ott
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In tema di notifica di atti tributari (come avvisi di accertamento per tributi locali e cartelle di pagamento) effettuata direttamente dall'Ente impositore o dall'Agente della Riscossione a mezzo del servizio postale con raccomandata e avviso di ricevimento (notificazione semplificata), trovano applicazione le norme relative al servizio postale "ordinario" e non le disposizioni della Legge n. 890/1982. Lo ha stabilito la CGT 2° Campania con sentenza n. 5456/2025
Pertanto, per la notifica della cartella di pagamento, l'Agente della Riscossione ha la facoltà di provvedere direttamente all'invio a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. La notifica si perfeziona con la ricezione del plico da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata.
Per la notifica degli avvisi di accertamento relativi a tributi locali, gli enti locali possono procedere anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006.
Nelle notifiche dirette tramite servizio postale, non è necessario che il consegnatario dell'atto risieda all'indirizzo del destinatario, essendo sufficiente che la consegna avvenga all'indirizzo del destinatario, e non rilevano situazioni di convivenza. In ogni caso, l'impugnazione tempestiva dell'atto da parte del ricorrente ne sana eventuali vizi di notifica per raggiungimento dello scopo, in quanto il contribuente ne ha avuto piena conoscenza ed ha potuto esercitare il suo diritto di difesa.



