Notifica in caso di PEC invalida, inattiva o satura
- Giulia Mariolo

- 23 giu 2025
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 29 lug 2025

Con l’ordinanza n. 3703/2025, la Corte di Cassazione interviene sul tema della notifica degli atti tributari via PEC, precisando la procedura da seguire quando l’indirizzo PEC del destinatario risulta non valido o inattivo.
Secondo la Corte, è opportuno chiarire una differenza procedurale:
nel caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella è risultata satura al primo tentativo, l'iter da seguire è quello di procedere ad un secondo invio dell'atto via PEC, decorsi almeno 7 giorni;
nel caso in cui l'indirizzo PEC risulti invalido o inattivo, invece, non è necessario effettuare un secondo tentativo di invio; è legittimo procedere direttamente con il deposito telematico dell'atto sul sito InfoCamere, con la relativa pubblicazione nello stesso sito per 15 giorni e con l'invio della raccomandata informativa.
Questo chiarimento è particolarmente utile per i Comuni nella gestione delle attività di notifica degli atti relativi ai tributi locali.
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