Notifica degli atti tributari nei casi di irreperibilità assoluta o relativa
- Michela Macalli
- 21 mag 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 22 mag 2024

La notifica degli atti tributari deve essere eseguita ai sensi dell’art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta).
Il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede invece che la notificazione degli atti tributari sia eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto.