Atti tributari: variazione anagrafica e nullità della notifica
- Giulia Esposito

- 8 set
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La Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 21025 del 24 luglio 2025, ha ribadito il principio per cui la variazione della residenza anagrafica del contribuente, una volta decorso il termine di 60 giorni dall'iscrizione nei registri comunali, è opponibile all'ente impositore ed all'incaricato per la riscossione indipendentemente dalla sua comunicazione all'Ufficio comunale, implicando la nullità della notifica.
Pertanto, il soggetto notificante, prima di notificare un atto impositivo, ha l'obbligo di verificare l'ultimo luogo di residenza del destinatario della notifica in modo da non pregiudicare la valenza giuridica della notifica stessa.
La Cassazione ha così stabilito che la notifica eseguita presso la vecchia residenza del contribuente è nulla anche se quest'ultimo non ha comunicato all'Ufficio competente tale variazione. Infatti, l'art. 58, comma 5 del D.P.R. 600/1973, prevede che una volta decorsi 60 giorni dalla modifica in Comune della residenza, questa è opponibile all'Erario e non può considerarsi il fatto che l'atto impositivo sia stato consegnato nelle mani di un parente o di un soggetto terzo che risiede presso la vecchia residenza.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento era stata notificata presso lo studio professionale in cui soggetto destinatario dell'atto svolge la sua attività di commercialista e, la questione principale posta al vaglio della Corte di Cassazione è che la notificazione è stata tentata presso il Comune quando il ricorrente aveva trasferito da tempo la propria residenza in un altro Comune: il contribuente aveva conseguito la variazione anagrafica 10 mesi prima del tentativo di notificazione, quindi i 60 giorni previsti dall'art. 58, comma 5 del D.P.R. 600/1973 erano pienamente decorsi.


