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NOTIZIE

L'area di parcheggio a pagamento è soggetta alla TARI

Parcheggi a pagamento

La Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Avellino, con la sentenza n. 895/2/2025 del 7 ottobre 2025 si è pronunciata rispetto ad un tema che fa sorgere diversi dubbi nell'ambito del tributo TARI.

Ha chiarito che le aree destinate a parcheggio, in particolare gli stalli di sosta coperti o scoperti gestiti in modalità a pagamento sono superfici astrattamente produttive di rifiuti e dunque soggette all'imposizione TARI, in quanto frequentate da veicoli e utenti, circostanza che giustifica l'imposizione in via presuntiva.

Nel caso di specie la Corte ha dunque riconosciuto come legittima la richiesta del Comune nei confronti della contribuente di pagare per l'area destinata a parcheggio a pagamento ricompresa nei limiti degli stalli di sosta; per quanto riguarda invece le superfici esterne inutilizzate e le aree di manovra e transito, secondo la Corte, la TARI non è dovuta in quanto si tratta di superfici prive di autonoma destinazione operativa e non produttive di rifiuti in senso apprezzabile.


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