Fuoriuscita dal servizio pubblico: soluzione al rebus della quota variabile TARI
- Nicoletta Pelizzoni

- 1 dic
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La disciplina sulla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani finora è stata resa ambigua e non di facile interpretazione dalle modifiche normative.
Difatti, fino a dicembre 2024, l'utenza doveva conferire tutti i rifiuti urbani ad un gestore privato, dimostrare l'avvio a recupero e sottostare ad un vincolo biennale. In questo modo l'uscita era totale. Dopo il dicembre 2024, con il nuovo testo dell'art. 238 co. 10 T.U. Ambiente, la norma stabilisce che l'utenza che conferisce i rifiuti "in tutto o in parte" al di fuori del servizio pubblico (o per riciclo o recupero) è esclusa dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
Il testo della norma porta a ritenere che l'utenza che conferisce anche solo una parte irrisoria dei propri rifiuti all'esterno, possa accedere all'abbuono integrale dell'intera quota variabile della TARI. Tale conclusione tuttavia si pone in conflitto con la Legge n. 147/2013 (comma 649), che per il riciclo prevede una riduzione proporzionale (es: ricicli il 10%, ottieni il 10% di riduzione).
Ma dopo tanta confusione ARERA, finalmente, fa chiarezza intervenendo con la delibera del 5 agosto 2025 396/2025/R/rif, nota per l'approvazione dei nuovi criteri di articolazione tariffaria (TICSER).
L'articolo 3, al comma 2, prevede che in caso di conferimento dei rifiuti in tutto o in parte al di fuori del servizio pubblico, indifferentemente se per recupero o per riciclo, è riconosciuta rispettivamente l'esenzione o la riduzione della parte variabile della tariffa. In sintesi, l'Autorità stabilisce che lo sconto sulla quota variabile della TARI è proporzionale alla quantità di rifiuti che l'utenza non domestica avvia o a recupero o a riciclo al di fuori del servizio pubblico.
L’unico problema è che, ancora per il prossimo biennio (2026-2027), la controversia interpretativa rimane irrisolta, in quanto la delibera produrrà i suoi effetti solo dal 1° gennaio 2028. Una possibile soluzione da attuare potrebbe essere considerare la delibera come interpretativa anche per il periodo precedente. Si rimane quindi in attesa di ulteriori sviluppi.



