Esenzione IMU non ammessa per il concordato preventivo
- Michela Macalli
- 6 mag
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La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, con la sentenza n. 2746 del 28 febbraio 2025, ha sottolineato che il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs 504/1992 e dall'art. 1, comma 768, della L. 160/2019, il quale esonera le imprese dal versamento IMU fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento degli immobili, riguarda solo quelle sottoposte a liquidazione giudiziale (ex fallimento) e a liquidazione coatta amministrativa e a non tutte le procedure concorsuali previste dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019).
La norma IMU sopra richiamata è da considerarsi "speciali", ragione per cui non è suscettibile di interpretazione analogica a favore di imprese nei cui confronti sia stata aperta una delle procedure concorsuali diversa da quelle tassativamente elencate.
Sulla base di questo principio, la Corte di Giustizia Tributaria non ha rigettato il ricorso di un consorzio agrario che era stato ammesso alla procedura del concordato preventivo con accordo omologato dal giudice.