Comune annulla l'atto ma paga le spese processuali
- Michela Macalli

- 5 giorni fa
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Un comune che annulla in autotutela un proprio atto, procedendo allo sgravio, mentre è in corso un contenzioso non può limitarsi a chiedere al giudice di dichiarare l'impugnativa come improcedibile. Secondo la recente sentenza n. 1020/2025 della CGT di I grado di Latina, questa mossa è incompatibile con la logica della "cessazione della materia del contendere".
Si legge nella sentenza: "[...] avendo proceduto in autotutela ad annullamento dell'atto, è del tutto infondata la richiesta della parte resistente, che ha aderito integralmente al petitum del ricorso, affinché si proceda alla declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite. E anzi, per inverso, a fronte dello sgravio disposto [...] soltanto dopo la proposizione del ricorso da parte della contribuente rivolto contro un atto che, comunque, erroneamente ricomprendeva elaborazioni di calcolo che lo stesso ufficio ha ritenuto errate, si deve propendere per la declaratoria di cessata materia del contendere con estinzione del giudizio ma con condanna alle spese dell'ufficio secondo soccombenza, contrariamente a quanto richiesto dall'ente impositore, al quale è comunque addebitabile l'erroneo originario confezionamento dell'atto impugnato. Le spese di lite debbono esser quindi poste a carico di quest'ultimo, atteso che l'annullamento dell'atto impugnato è avvenuto solo dopo che la ricorrente si è vista costretta a presentare ricorso, determinando in tal modo soccombenza virtuale del resistente che deve essere valutata ai fini della condanna dello stesso alle spese di lite liquidate come da dispositivo".
In sintesi quindi, l'avvenuto annullamento in autotutela nelle more del giudizio implica il riconoscimento dell'errore. Pertanto, l'ente locale potrebbe essere esposto al rischio di pagare le spese processuali della controparte, anziché ottenere semplicemente una chiusura del caso per improcedibilità.



