La mancata impugnazione dell’ingiunzione impedisce ogni eccezione successiva
- Michela Macalli

- 25 nov
- Tempo di lettura: 3 min

Le eccezioni non proposte avverso l’ingiunzione – nel caso di specie relative alle modalità di formazione del ruolo o agli effetti del decorso del tempo maturato anteriormente a tale atto – sono state tacitamente, ma inequivocabilmente, rinunziate dalla controparte, avendo ad essa prestato acquiescenza: è quanto stabilito dal Giudice di Pace di Pavia con sentenza n. 438 del 4/11/2025 a chiusura di un giudizio per impugnazione dell'atto di avvio della procedura esecutiva.
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Non succede… ma se succede: aneddoti e sventure tributarie
Cesare Ottuso era un uomo che viveva secondo il motto: "Non affrontare oggi ciò che puoi rimandare a domani". Questo atteggiamento, unito a una certa confusione mentale, era la ragione principale dei suoi guai burocratici.
La storia inizia con una vecchia multa stradale del 2018, mai pagata, per un divieto di sosta. Il Comune, dopo i soliti solleciti, aveva emesso un'ingiunzione fiscale nel 2024. Questa ingiunzione, che intimava il pagamento della somma, era affetta da due difetti evidenti:
vizio di forma del ruolo: la documentazione allegata all'ingiunzione (la formazione del "ruolo") presentava delle irregolarità nelle modalità di compilazione;
prescrizione pre-ruolo: Il tempo trascorso tra la multa originaria e la formazione del ruolo aveva superato, secondo i calcoli, i termini massimi previsti dalla legge, rendendo la pretesa in parte prescritta prima ancora che l'ingiunzione fosse notificata.
Cesare Ottuso, pur avendola ricevuta, non si oppose mai all'ingiunzione fiscale e pensò: «È un pezzo di carta. Lo metto nel cassetto. Vedremo poi...».
Il tempo passò, e nel 2025 il Comune, stanco dell'attesa, fece il passo successivo. A Cesare venne notificato un atto di avvio della procedura esecutiva, l'anticamera del pignoramento.
A quel punto, con l'acqua alla gola, Cesare si svegliò e si rivolse all'avvocato: «Avvocato, dobbiamo impugnare questo atto esecutivo!», esclamò Cesare. «Guardiamo l'ingiunzione originale del 2024: è piena di difetti! Il ruolo non è stato formato bene e la multa era già prescritta prima che me la notificassero!».
L'avvocato fece un sospiro profondo: «Signor Ottuso, i suoi argomenti sono validi in linea teorica, ma c'è un grosso problema temporale... ormai è passato il momento per contestare queste cose». Ma Cesare volle proseguire comunque.
L'avvocato impugnò allora l'atto esecutivo, sollevando come motivo di invalidità i difetti (vizi di formazione del ruolo e prescrizione anteriore) che affliggevano l'ingiunzione fiscale.
Il Comune si difese sostenendo: «Queste eccezioni andavano sollevate nel 2024, quando abbiamo inviato l'Ingiunzione! Il Signor Ottuso non ha fatto opposizione, ha accettato l'atto!».
Il Giudice di Pace si trovò a decidere se i vizi dell'atto precedente (l'ingiunzione del 2024) potessero essere recuperati e fatti valere contro l'atto attuale (l'avvio dell'esecuzione del 2025). Con la sua sentenza il Giudice stabilì:
«Il Signor Ottuso, non opponendosi all'ingiunzione fiscale del 2024 entro i termini previsti, ha tacitamente, ma inequivocabilmente, rinunziato alle eccezioni relative ai vizi di tale atto, ivi comprese le modalità di formazione del ruolo e gli effetti del decorso del tempo maturato anteriormente. Non avendo impugnato l'atto precedente, egli ha prestato acquiescenza alla pretesa impositiva. Pertanto, i difetti dell'Ingiunzione sono ormai sanati e non possono essere fatti valere ora per paralizzare la successiva procedura esecutiva.»
In altre parole, poiché Cesare Ottuso si era limitato a riporre l'ingiunzione nel cassetto, aveva perso per sempre il diritto di lamentarsi dei suoi difetti. La sua passività è stata interpretata come un'accettazione dell'atto ricevuto.
Cesare Ottuso dovette quindi pagare l'intera somma, imparando a sue spese che in diritto tributario e nell'esecuzione, il silenzio prolungato non è d'oro, ma è acquiescenza.

