Accertamenti dei Comuni: STOP alle proroghe Covid, scatta di nuovo il termine quinquennale
- Dario Tansini

- 11 set
- Tempo di lettura: 2 min
Il tema della prescrizione dei tributi locali per gli anni accertabili nel 2020 continua ad essere al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale. Se da un lato infatti la regola rimane quella del limite quinquennale secondo quanto stabilito dall’art. 1 co. 161 L. 296/2006, dall’altro, l’art. 67 D.L. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per un periodo di 85 giorni (dall’8 marzo al 31 maggio 2020), introducendo una eccezione alla regola generale.
Tuttavia, l’estensione della proroga anche all’attività di accertamento degli enti locali ha sollevato non pochi dubbi interpretativi.
Nel corso degli anni è stato quindi necessario l’intervento della Cassazione, la quale ha confermato la possibilità per i Comuni di avvalersi degli 85 giorni oltre il termine di prescrizione.
Recentemente, con l’ord. 21765/2025, la Suprema Corte ha precisato che l’art. 67 D.L. 18/2020 ha sospeso i termini di decadenza anche degli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento e che la proroga si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori, dunque anche agli enti locali, posto che la disposizione non opera alcuna distinzione.
Con l’ord. 960/2025, ha invece chiarito che, derogando allo Statuto dei contribuenti, la sospensione non riguarda solo l’anno 2020, che è quello in cui è intervenuto il provvedimento normativo, potendo quindi valere anche per l’attività accertativa promossa negli anni successivi (principio ribadito anche nella sent. 1630/2025).
Confermata quindi la proroga dei termini accertativi, in una nostra precedente notizia (leggila qui), abbiamo già avuto modo di rilevare che la possibilità di accertare oltre il generale termine quinquennale è terminata lo scorso 26 marzo.
Pertanto, nel pianificare la loro attività accertativa, da questo anno gli Enti dovranno porre attenzione a rispettare il termine del 31 dicembre prossimo, al fine di non far cadere in prescrizione l’anno 2019 (per violazioni attinenti alle dichiarazioni) e il 2020 (per violazione sui pagamenti).
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