TARI: impossibile equiparare gli agriturismi agli alberghi
- Giulia Esposito
- 20 giu
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Il TAR della Campania, con la pronuncia della sentenza 171/2025, ha sottolineato l'impossibilità di equiparare gli agriturismi agli alberghi ai fini dalla tassazione TARI.
Più nel dettaglio, ha evidenziato come l’ordinamento abbia espressamente distinto le attività alberghiere e quelle di un agriturismo, proprio perché risulterebbe illegittima qualsiasi forma di assimilazione tra le due fattispecie che, in quanto tale, sarebbe suscettibile di implicare una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva quando, all’opposto, l’ordinamento differenzia le due fattispecie sotto diversi punti di vista: statuto imprenditoriale, finalità dell’attività e ordinamento del turismo.
I giudici chiariscono che l'attività di agriturismo deve essere inserita in un ambito agricolo tutte le volte in cui l'attività risulta "sussidiaria e complementare" all'attività agricola pura e semplice, da cui proviene il maggior reddito attraverso la vendita dei beni agricoli prodotti in azienda.
Giova comunque evidenziare che, ai fini della tassazione, i locali destinati ad attività di agriturismo non possono essere considerati produttivi di rifiuti speciali al pari di altri locali destinati all'attività agricola intesa in senso stretto. Per tale ragione, a nostro parere, sarebbe opportuno che il Comune consideri detti superfici come imponibili, classificandole considerando la tariffa più affine alla effettiva destinazione d'uso o prevedendo una specifica tariffa.
Di seguito il testo integrale della sentenza: