TARI: i parcheggi scoperti non sono esenti
- Giulia Esposito
- 12 set 2024
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La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 17058 del 20 giugno 2024 ha stabilito che le aree scoperte adibite a parcheggio sono soggette alla tassa rifiuti come le autorimesse e i garage, in quanto le attività svolte su questi immobili producono rifiuti sia al chiuso che all'aperto. I parcheggi non possono essere considerati aree pertinenziali, trattandosi di aree operative, potenzialmente produttive di rifiuti.
Per questo motivo, il contribuente non può pretendere di non pagare perché si tratta di una pertinenza di un'area coperta: i parcheggi sono frequentati da persone e in via presuntiva sono produttivi di rifiuti, salvo che l'interessato non provi con apposita denuncia e idonea documentazione di avere diritto all'esonero dal prelievo. In questo senso si era già espressa la Cassazione con la sentenza 18500/2017.