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IMU: requisiti per l'esonero dell'area pertinenziale

Area pertinenziale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26673 del 3 ottobre 2025, ha ribadito il principio che regolava l'esenzione IMU per le aree pertinenziali fino al 2020 pronunciandosi in riferimento alla sentenza della CGT della Liguria n. 409/3/2019 con oggetto un provvedimento del 2019 riguardante l'IMU per l'anno 2014.


Per fare in modo che l'area pertinenziale non venisse sottoposta al pagamento dell'IMU, era necessario che il proprietario dimostrasse la sua destinazione oggettiva e funzionale al servizio del bene principale escludendo del tutto le possibilità di edificazione futura: la destinazione doveva essere durevole e doveva risultare impossibile un utilizzo differente senza attuare una trasformazione radicale. Solo in questo modo un'area qualificata come edificabile posta al servizio di un fabbricato poteva non essere soggetta al versamento del tributo, a prescindere dall'accatastamento unitario.


I giudici della Corte affermano che è sempre onere del contribuente dimostrare che un'area edificabile non deve essere assoggettata ad imposizione perché costituisce pertinenza di un fabbricato, provando di trarre un beneficio dal suo uso e che tale scelta non sia finalizzata ad eludere il pagamento del tributo.


Un altro elemento fondamentale per poter ottenere l'esonero è la presentazione della dichiarazione per rendere noto al Comune che detto immobile viene utilizzato come pertinenza: in mancanza, il contribuente non potrebbe contestare l'atto impositivo.


Con l'introduzione della nuova IMU (L. 160/2019), tale interpretazione della Cassazione non può più trovare applicazione in quanto le pertinenze sono soggette al pagamento se non hanno una qualificazione ad hoc ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al fabbricato (art. 1, comma 741, lett. a). In altre parole, l'unico caso in cui le aree fabbricabili pertinenziali al fabbricato non sono sottoposte ad IMU è quello in cui siano catastalmente accorpate al fabbricato stesso.


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