IMU e alloggi sociali: la presunzione di abitazione principale supera i vincoli catastali
- Nicoletta Pelizzoni

- 6 giorni fa
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La sentenza n. 2490/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania riguarda l'applicabilità dell'esenzione IMU prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011, che equipara all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008.
Il punto focale della pronuncia risiede nel superamento del formalismo del puro dato catastale. La Corte, recependo i principi della Cassazione, stabilisce che la classificazione in categoria A/2 (abitazioni di tipo civile) non preclude di per sé la qualifica di "alloggio sociale", ma ciò che conta è la sussistenza dei requisiti oggettivi e strutturali individuati dal citato D.M. del 2008.
Una volta accertato che l'immobile possiede le caratteristiche dell'alloggio sociale, si presume che l'assegnatario lo utilizzi come abitazione principale. Si configura quindi un ribaltamento dell'onere della prova riguardo all'utilizzo dell'immobile. Solitamente, per godere di un'agevolazione fiscale legata all'abitazione principale, il contribuente deve dimostrarne il possesso, la dimora abituale e residenza anagrafica dell'occupante. La sentenza stabilisce invece un principio di automatismo: una volta che lo IACP ha dimostrato che l'immobile ha le caratteristiche tecniche di alloggio sociale, la legge lo presuppone come destinato per sua natura a soddisfare il bisogno abitativo primario. Pertanto, si presume che chi lo occupa vi risieda stabilmente.
L’orientamento di questa sentenza risulta sempre più diretto alla sostanza economico/sociale rispetto al rigore formale. Affermare che il dato catastale sia irrilevante di fronte ai requisiti del D.M. 2008, ponendolo come unico parametro di riferimento, tutela la missione pubblica degli IACP. Difatti molti alloggi sociali, pur essendo catastalmente catalogati come A/2, svolgono una funzione di edilizia residenziale pubblica che il legislatore ha inteso premiare con l'esenzione IMU. Vincolare l'esenzione alla categoria catastale avrebbe creato una disparità di trattamento basata spesso da aggiornamenti amministrativi spesso obsoleti o non coerenti con l'effettiva funzione sociale dell'edificio.


