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Imposta di soggiorno: esenzioni a rischio in caso di mancata denuncia telematica

Imposta di soggiorno

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 587/2026, si è pronunciata con un importante avviso per i gestori di strutture ricettive: la mancata comunicazione dei pernottamenti esenti dall'imposta di soggiorno gestiti tramite i portali internet di prenotazione, comporta la perdita automatica del beneficio. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione, il pernottamento viene riqualificato "d'ufficio" come imponibile.


La vicenda trae origine dal ricorso del gestore di una struttura che operava tramite Airbnb, a cui il Comune di Roma aveva richiesto il pagamento del contributo di soggiorno per l’anno 2018. Il contribuente sosteneva che l'imposta fosse già stata gestita o assolta dal portale internazionale e che spettasse al Comune l'onere di dimostrare che i soggetti dichiarati "esenti" dal gestore fossero in realtà tenuti al pagamento.


La sentenza chiarisce che la denuncia telematica è prevista a pena di decadenza e prescinde dalla modalità con cui le prenotazioni dei soggiorni vengono raccolta. Se il gestore non registra correttamente i dati all'interno del sistema, il diritto all'esenzione decade e l'imposta diventa esigibile sull'intera capacità ricettiva. Non spetta, quindi, al Comune provare la mancata esenzione, ma è il gestore che deve dimostrare di aver proceduto correttamente al censimento e alla documentazione dei presupposti dello sgravio secondo le modalità telematiche previste anche qualora si avvalga di portale internet di prenotazione.

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