Nessuna esenzione dell'imposta di soggiorno per le strutture ricettive ecclesiastiche
- Giulia Esposito

- 10 apr
- Tempo di lettura: 1 min

Il Tar per il Lazio, con al sentenza n. 346 del 9 gennaio 2026, ha escluso qualsiasi tipo di esenzione dell'imposta di soggiorno per gli enti ecclesiastici che gestiscono una casa per ferie, con la conseguenza che anche tali enti sono tenuti a richiederne il versamento ai propri clienti.
Per i giudici amministrativi la gestione di una struttura ricettiva è attività "d'impresa", consistendo nell'offerta professionale di un servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo e, per questa ragione, è integralmente assoggettata al regime tributario e quindi anche all'imposta di soggiorno, a prescindere dal fatto che l'ente gestore svolga prioritariamente attività religiosa o di culto.



