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NOTIZIE

Esclusione TARI per l'immobile impraticabile

immobile impraticabile

La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di I grado di Latina, con la sentenza n. 924/2025, ha stabilito che le comprovate condizioni di inutilizzabilità di locali, come l'assenza di allacci e utenze e lo stato di immobile impraticabile, escludono l'obbligo di pagamento della Tari.


La CGT ha richiamato la normativa e la prassi (Circolare n. 95/E del 1994) che subordinano l'esenzione dal tributo alla prova di una situazione oggettiva che impedisca l'utilizzo immediato o la produzione di rifiuti, come nel caso di luoghi impraticabili, ai quali l’accesso è stabilmente impedito, non allacciati a servizi a rete o non arredati e in cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo (nel caso di specie si trattava di un magazzino). Poiché queste condizioni venivano accuratamente documentate in giudizio, i locali sono stati ritenuti non soggetti a tassazione.


Risulta importante però distinguere tra gli "immobili impraticabili" e i "locali vuoti e privi di utenze".  I primi rientrano, come detto, nella causa di esclusione oggettiva dalla TARI, in quanto la loro natura (struttura, interclusione, degrado) rende la produzione di rifiuti materialmente impossibile. Viceversa, i locali vuoti e privi di allacci per scelta del contribuente sono spesso trattati in modo diverso dai Regolamenti Comunali. Questi ultimi, infatti, possono prevedere la tassazione presumendo la produzione di rifiuti per la loro potenziale utilizzabilità


La sentenza dà anche grande rilievo a una serie di indizi materiali e la necessità di prove documentali che dimostrino l’inidoneità all’uso (es. visure, atti notarili, assenza di contratti di fornitura di utenze). Non è sufficiente, dunque, dichiarane il mero inutilizzo.


In conclusione i giudici tributari ribadiscono in modo chiaro un principio fondamentale in materia di TARI e cioè che la tassazione è strettamente legata alla potenziale produzione di rifiuti. Solo dove il servizio di smaltimento dei rifiuti non può essere oggettivamente fruito a causa dell'inutilizzabilità strutturale o documentata del locale, l'imposizione viene meno, purchè il contribuente fornisca una prova rigorosa per superare la presunzione di legge e dimostrare l'assoluta e permanente inidoneità all'uso.

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